Cassazione Civile, Ordinanza n. 30248/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso del 90% di Irpef, Ilor e IVA versate per gli anni 1990-1992 da un soggetto residente nel cratere del sisma del 1990 in Sicilia, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo il rimborso IVA; la CTR, ritenendo applicabili le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 e dalla L. n. 123/2017, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e affermato la spettanza del beneficio anche a chi aveva già pagato, oltre a richiamare il regime de minimis. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 e della normativa unionale IVA, sostenendo che il contribuente svolgeva attività di lavoro autonomo, da qualificarsi come attività d'impresa in senso euro-unitario, con conseguente esclusione del beneficio. La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che il lavoro autonomo, quando consiste nell'offerta di servizi sul mercato, integra attività d'impresa secondo la nozione unionale; ha ribadito che il beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, essendo tale disciplina incompatibile con gli aiuti di Stato ove eccedenti o non giustificati; ha inoltre precisato che il giudice nazionale deve verificare i presupposti di compatibilità, incluso il rispetto della soglia de minimis e l'assenza di sovracompensazione del danno, gravando sul beneficiario l'onere di dimostrarli. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR Sicilia e rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata motivata dal mancato accertamento, da parte del giudice di merito, dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza unionale e nazionale per riconoscere il beneficio fiscale ai soggetti che svolgono attività d'impresa, nonché della verifica della soglia de minimis e della sovracompensazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
disciplina la definizione automatica della posizione fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, mediante pagamento del 10% o rimborso del 90%, ma non è applicabile in materia IVA ai contribuenti che svolgono attività d'impresa secondo la disciplina unionale e il combinato disposto sopravvenuto.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
costituisce il limite interno all'applicazione del beneficio e va letto in coerenza con la decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato; esclude l'operatività del rimborso per le imprese non compatibili con il mercato interno.
L. n. 123/2017, art. 16 octies
ha modificato l'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, nel quadro della disciplina del recupero degli aiuti di Stato relativi alle calamità naturali.
art. 9, par. 9, Direttiva UE n. 2006/112/CE
la nozione di soggetto passivo IVA include chiunque eserciti in modo indipendente un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati.
art. 4, Direttiva UE n. 77/388/CE
richiamato quale norma coerente con la nozione euro-unitaria di attività economica e soggetto passivo IVA.
art. 1, par. 8, Direttiva UE n. 2004/18/CE
richiamata per la nozione ampia di imprenditore/fornitore/prestatore di servizi quale soggetto che offre sul mercato lavori, prodotti o servizi.
decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
ha ritenuto la previsione nazionale sugli aiuti per il sisma del 1990 incompatibile con il mercato interno perché integrava un illegittimo aiuto di Stato.
art. 108, par. 3, TFUE
la disciplina nazionale è stata ritenuta in violazione dell'obbligo di notifica e quindi incompatibile con il mercato interno per configurazione di aiuto di Stato illegittimo.
art. 107, § 2, lett. b), TFUE
rileva per la compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali.
art. 92 TFUE
richiamato per il controllo sulla soglia de minimis e sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione di benefici fiscali legati a calamità naturali, il giudice nazionale deve verificare la compatibilità della misura con il diritto dell'Unione, in particolare con la disciplina sugli aiuti di Stato, e non può limitarsi alla sola sussistenza formale dei presupposti interni.
- La nozione euro-unitaria di impresa è ampia e comprende chiunque svolga un'attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato, a prescindere dalla forma giuridica o dal fatto che l'attività sia qualificata come lavoro autonomo nell'ordinamento interno.
- Il beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa quando la disciplina nazionale sia stata ritenuta incompatibile con il mercato interno o quando manchino i presupposti di compatibilità richiesti dal diritto UE.
- In materia di aiuti per calamità naturali, grava sul beneficiario l'onere di dimostrare i presupposti di compatibilità, inclusa la localizzazione dell'attività nell'area colpita al momento dell'evento e l'assenza di sovracompensazione del danno.
- Il giudice deve accertare se l'aiuto richiesto rientri nella soglia de minimis o sia comunque giustificato dalla finalità di compensazione del danno da calamità naturale, scorporando eventuali indennizzi o altre misure di aiuto già percepite.
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