Cassazione Penale, Sentenza n. 36946/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/02/2022 che aveva respinto l'istanza di ottemperanza volta a far eseguire la precedente ordinanza del 05/05/2021, con la quale gli erano stati autorizzati i colloqui con i familiari mediante strumenti audiovisivi. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la giurisprudenza non limita i colloqui audiovisivi all'emergenza sanitaria e che tali colloqui erano necessari per le condizioni di salute della sorella, che non poteva recarsi in istituto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'azione di ottemperanza ex art. 35-bis ord. pen. ammette ricorso per cassazione solo per violazione di legge, e non consente la rielaborazione di fatti nuovi o la nuova valutazione del merito. Il giudice dell'ottemperanza ha infatti motivato che l'autorizzazione originaria ai colloqui audiovisivi era collegata alle limitazioni di circolazione legate all'emergenza pandemica, limitazioni poi cessate per effetto della normativa succedutasi nel 2021; le difficoltà personali di spostamento della sorella non erano fattori su cui si era fondato il provvedimento originario e non potevano essere introdotte nel procedimento di ottemperanza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge
Limita l'ambito del ricorso in cassazione nel procedimento di ottemperanza alla sola "violazione di legge", impedendo il riesame libero dei fatti e del merito.
Richiamato come norma che inquadra le categorie della motivazione inesistente o meramente apparente, utilizzabili solo se la censura di motivazione si traduce in violazione di legge.
art. 1, comma 2, d.l. 22 aprile 2021, n. 52, conv. dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
Normativa richiamata per affermare che le restrizioni generali agli spostamenti interregionali, che avevano impedito ai congiunti di raggiungere gli istituti, erano venute meno anteriormente alla decisione di primo grado.
art. 1-bis, d.l. 13 marzo 2021, n. 30, conv. dalla legge 6 maggio 2021, n. 61
"(g)li spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti ... sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate"
Consente spostamenti in deroga per colloqui necessari a tutelare la salute del detenuto, ma è norma che spiega il quadro normativo di emergenza e le deroghe; non autorizza l'introduzione ex novo di questioni non previamente valutate nel procedimento di ottemperanza.
Sez. 1, Sentenza n. 29 del 01/12/2021 (Attanasio) Rv. 282482
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che il procedimento di ottemperanza è prosecuzione del giudizio di cognizione e non consente l'introduzione di domande di novità o la rivalutazione del contenuto delle statuizioni emesse.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del ricorrente e dispone la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di decisione di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di ottemperanza ex art. 35-bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge: non consente il riesame di fatto o l'introduzione di elementi nuovi non valutati nel provvedimento originario.
- Se l'autorizzazione ai colloqui audiovisivi era motivata esclusivamente da limitazioni alla circolazione legate all'emergenza pandemica, la cessazione di tali limitazioni rende legittimo il rifiuto di estendere la misura in assenza di diversa motivazione originaria.
- Difficoltà personali di spostamento dei congiunti (es. problemi di salute) non possono essere valorizzate in sede di ottemperanza se non erano la base del provvedimento da eseguire; per nuovi fatti è necessario chiedere l'adozione di un nuovo provvedimento o proporre gli strumenti idonei nel rito di cognizione, non l'ottemperanza.
- Le deroghe agli obblighi di contenimento (es. per colloqui necessari a tutelare la salute del detenuto) esistono nella normativa di emergenza, ma devono essere invocate e valutate nel processo di merito in cui siano stati dedotti i relativi presupposti.
- Chi propone ricorso infondato o per motivi non previsti dalla legge è esposto alla condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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