Cassazione Penale, Ordinanza n. 40050/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la condanna per falsità personale ex art. 495 c.p. Il ricorso era fondato anzitutto sulla dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 c.p., assumendosi che il reato fosse già estinto per prescrizione prima della decisione di secondo grado. I motivi successivi riguardavano, in via subordinata, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e la richiesta di conversione della pena detentiva in lavori di pubblica utilità. La Corte ha ritenuto assorbenti e fondati i motivi sulla prescrizione, calcolando il termine massimo di prescrizione in anni sette e mesi sei dal fatto (16 agosto 2016), con aggiunta dei periodi di sospensione indicati in sentenza, e ha escluso la presenza di elementi per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, dichiarando il reato estinto per prescrizione già maturata in data anteriore alla sentenza di appello. Ha inoltre precisato che, poiché il ricorso non era inammissibile per manifesta infondatezza, la causa estintiva poteva essere rilevata anche in sede di legittimità; l'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli ulteriori motivi sul tenuità del fatto e sulla sostituzione della pena.
Norme richiamate
Reato oggetto della condanna confermata in appello, rispetto al quale è stata poi dichiarata l'estinzione per prescrizione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'intervenuta prescrizione del reato.
Richiamato dal ricorrente in relazione al computo/sospensione dei termini di prescrizione.
Impone la declaratoria immediata della causa estintiva quando il ricorso è ammissibile; la Corte lo ha applicato per dichiarare la prescrizione in cassazione.
La Corte ha escluso che emergessero elementi per un proscioglimento più favorevole rispetto alla declaratoria di prescrizione.
Motivo assorbito; era stata chiesta l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Base della condanna confermata in appello e poi annullata senza rinvio per prescrizione.
Massime di principio
- Quando il termine di prescrizione risulta già spirato prima della decisione impugnata, la Cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza, salvo che emerga una causa di proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
- La declaratoria della prescrizione in sede di legittimità è preclusa solo dall'inammissibilità del ricorso; se i motivi non sono manifestamente infondati e il ricorso è ammissibile, il giudice di cassazione deve rilevare la causa estintiva.
- Il giudizio sull'ammissibilità del ricorso è preliminare: la manifesta infondatezza che comporti inammissibilità impedisce la rilevazione della prescrizione maturata nel corso o prima del giudizio di legittimità.
- L'accoglimento del motivo sulla prescrizione assorbe i motivi subordinati relativi alla particolare tenuità del fatto e alle richieste sul trattamento sanzionatorio, poiché l'estinzione del reato rende superfluo ogni ulteriore esame nel merito.
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