Cassazione Civile, Ordinanza n. 05653/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto che aveva convissuto per alcuni anni nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica con i suoceri assegnatari, in forza di autorizzazione all'ospitalità temporanea rilasciata dall'ente gestore, impugnava l'ordine comunale di rilascio dell'immobile emesso dopo il decesso dell'ultimo assegnatario. Chiedeva di essere accertato titolare del diritto alla stipula di un contratto di locazione a tempo determinato sull'alloggio, sostenendo che il combinato disposto della normativa regionale sull'ERP e dell'art. 6 l. n. 392/1978 consentisse il subentro anche all'affine abitualmente convivente, e che l'ospitalità temporanea non escludesse l'inserimento nel nucleo familiare né il diritto successorio. In cassazione deduceva un solo motivo di violazione di legge, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il subentro sulla base della qualifica di ospite temporaneo e dell'intervenuto divorzio dalla figlia dell'assegnatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la disciplina delle locazioni private di cui all'art. 6 l. n. 392/1978 non è applicabile in modo autonomo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti a disciplina speciale e pubblicistica regionale. L'ospitalità temporanea ex art. 18-bis l.r. Toscana n. 96/1996 non determina alcun inserimento nel nucleo familiare dell'assegnatario e non può quindi fondare il subentro nel contratto o la permanenza nell'alloggio come convivente avente titolo. Il richiamo dell'art. 13-ter, comma 9, alle "vigenti disposizioni di legge" va coordinato con il sistema regionale dell'ERP e non consente di introdurre categorie ulteriori di successibili. È stato quindi rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13-ter, comma 9, l.r. Toscana n. 96 del 1996
"È consentita la permanenza nell'alloggio con autorizzazione all'utilizzo dello stesso a soggetti non titolari del diritto di assegnazione sulla base della ricognizione di cui all'articolo 13, ma aventi titolo, in base alle vigenti disposizioni di legge, al subentro nel contratto di locazione dell'assegnatario. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, l'ente gestore procede alla stipula di un contratto di locazione a tempo determinato"
Il rinvio alle vigenti disposizioni di legge va letto in coordinamento con il contratto di locazione dell'assegnatario e con la disciplina speciale dell'ERP; non consente di estendere il subentro a soggetti non contemplati dalla normativa regionale.
art. 18-bis l.r. Toscana n. 96 del 1996
"L'ospitalità temporanea e la coabitazione non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare"
L'ospitalità temporanea esclude in modo espresso e generale l'inserimento nel nucleo familiare e quindi impedisce di fondare su di essa diritti di subentro o di permanenza come componente del nucleo.
art. 6 l. 27 luglio 1978, n. 392
"In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi"
La norma disciplina la successione nel contratto nelle locazioni del libero mercato; per gli alloggi ERP non può operare autonomamente in contrasto con la disciplina speciale regionale, e presuppone comunque una convivenza stabile giuridicamente rilevante.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la disciplina regionale speciale prevale sulla disciplina generale delle locazioni e non è consentito utilizzare quest'ultima per ampliare le categorie di soggetti aventi diritto al subentro.
- L'ospitalità temporanea autorizzata per l'alloggio ERP non comporta inserimento nel nucleo familiare dell'assegnatario e non può essere convertita, per il solo dato fattuale della coabitazione prolungata, in un titolo successorio o in una posizione assimilabile a quella del componente stabile del nucleo.
- Il rinvio normativo a "vigenti disposizioni di legge" deve essere interpretato sistematicamente, nel rispetto della funzione selettiva e solidaristica dell'assegnazione degli alloggi pubblici, evitando letture che introducano canali surrettizi di accesso ai benefici dell'ERP.
- La nozione di convivenza abituale rilevante ai fini della successione nel contratto presuppone un titolo stabile di permanenza nell'immobile; essa non è integrata dalla mera coabitazione come ospite temporaneo, espressamente esclusa dal nucleo familiare dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05560/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05564/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05572/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05578/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05582/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05585/2026 del 12/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →