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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16203/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso articolando tre motivi: 1) contestazione della individuazione dell'autore del furto fatta sulla base di fotogrammi estratti da sistema di videosorveglianza; 2) doglianza sulla procedura di acquisizione delle videoriprese e sull'utilizzabilità di una annotazione di polizia giudiziaria; criticava inoltre la mancata considerazione del fatto che l'imputato fosse portatore di forte miopia e portasse occhiali, a differenza della persona ritratta; 3) censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. I primi due motivi sono ritenuti manifestamente infondati e in parte generici: la corte osserva che non è stata dimostrata l'incidenza decisiva della annotazione di polizia giudiziaria e richiama il principio secondo cui la visione da parte del giudice di un filmato documentalmente acquisito costituisce mera percezione di immagini e non attività probatoria che richieda il contraddittorio; inoltre la Corte d'appello ha adeguatamente risposto alle obiezioni, spiegando che l'uso di occhiali non è elemento determinante per escludere identificazione (la miopia può essere corretta con lenti a contatto e gli occhiali sono un accessorio). Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per genericità, ai sensi dell'art. 591, comma 4, c.p.p., poiché in appello non è stato indicato quale elemento concreto sarebbe stato omesso e idoneo a giustificare un trattamento favorevole; la sola richiamata incensuratezza è insufficiente e, nel caso concreto, formale (l'imputato era sottoposto a misura detentiva per altra causa). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    La norma sulle circostanze attenuanti generiche è richiamata perché il ricorrente contestava il diniego; la Corte osserva che per ottenere una prevalenza delle attenuanti è necessaria la indicazione di elementi concreti non valutati e che la mera incensuratezza non basta.

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Applicata per dichiarare inammissibile il motivo di ricorso relativo alle attenuanti per genericità: il motivo d'appello omologo era generico e non ha specificato elementi concreti omessi dalla decisione impugnata.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    Richiamata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso (procedura semplificata o trattazione senza intervento delle parti) nelle forme previste dalla norma.

Massime di principio

  • Le immagini di videosorveglianza acquisite come documenti preesistenti possono essere visionate dal giudice senza che ciò costituisca un'attività probatoria che richieda necessariamente lo svolgimento in contraddittorio; la loro utilizzabilità non è preclusa per tale motivo.
  • L'eccezione di inutilizzabilità di una annotazione di polizia giudiziaria va specificamente motivata indicando la sua incidenza sul giudizio: una contestazione generica e senza allegazione di effetti concreti è insufficiente.
  • Caratteristiche non strutturali come l'uso di occhiali non sono di per sé idonee a escludere l'identificazione, dovendosi considerare la possibilità di correzione visiva con lenti a contatto; tali elementi vanno valutati nel contesto probatorio complessivo.
  • Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti in sede di gravame è necessario indicare quali fatti o elementi concreti il giudice di merito abbia omesso di considerare; affermazioni generiche sulla idoneità delle attenuanti sono inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto del gravame, la condanna alle spese processuali e possibili somme a favore della Cassa delle ammende.

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