Cassazione Penale, Sentenza n. 16203/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso articolando tre motivi: 1) contestazione della individuazione dell'autore del furto fatta sulla base di fotogrammi estratti da sistema di videosorveglianza; 2) doglianza sulla procedura di acquisizione delle videoriprese e sull'utilizzabilità di una annotazione di polizia giudiziaria; criticava inoltre la mancata considerazione del fatto che l'imputato fosse portatore di forte miopia e portasse occhiali, a differenza della persona ritratta; 3) censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. I primi due motivi sono ritenuti manifestamente infondati e in parte generici: la corte osserva che non è stata dimostrata l'incidenza decisiva della annotazione di polizia giudiziaria e richiama il principio secondo cui la visione da parte del giudice di un filmato documentalmente acquisito costituisce mera percezione di immagini e non attività probatoria che richieda il contraddittorio; inoltre la Corte d'appello ha adeguatamente risposto alle obiezioni, spiegando che l'uso di occhiali non è elemento determinante per escludere identificazione (la miopia può essere corretta con lenti a contatto e gli occhiali sono un accessorio). Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per genericità, ai sensi dell'art. 591, comma 4, c.p.p., poiché in appello non è stato indicato quale elemento concreto sarebbe stato omesso e idoneo a giustificare un trattamento favorevole; la sola richiamata incensuratezza è insufficiente e, nel caso concreto, formale (l'imputato era sottoposto a misura detentiva per altra causa). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sulle circostanze attenuanti generiche è richiamata perché il ricorrente contestava il diniego; la Corte osserva che per ottenere una prevalenza delle attenuanti è necessaria la indicazione di elementi concreti non valutati e che la mera incensuratezza non basta.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare inammissibile il motivo di ricorso relativo alle attenuanti per genericità: il motivo d'appello omologo era generico e non ha specificato elementi concreti omessi dalla decisione impugnata.
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Richiamata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso (procedura semplificata o trattazione senza intervento delle parti) nelle forme previste dalla norma.
Massime di principio
- Le immagini di videosorveglianza acquisite come documenti preesistenti possono essere visionate dal giudice senza che ciò costituisca un'attività probatoria che richieda necessariamente lo svolgimento in contraddittorio; la loro utilizzabilità non è preclusa per tale motivo.
- L'eccezione di inutilizzabilità di una annotazione di polizia giudiziaria va specificamente motivata indicando la sua incidenza sul giudizio: una contestazione generica e senza allegazione di effetti concreti è insufficiente.
- Caratteristiche non strutturali come l'uso di occhiali non sono di per sé idonee a escludere l'identificazione, dovendosi considerare la possibilità di correzione visiva con lenti a contatto; tali elementi vanno valutati nel contesto probatorio complessivo.
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti in sede di gravame è necessario indicare quali fatti o elementi concreti il giudice di merito abbia omesso di considerare; affermazioni generiche sulla idoneità delle attenuanti sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto del gravame, la condanna alle spese processuali e possibili somme a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15951/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15954/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15955/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15956/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15974/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15980/2022 del 27/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →