Sentenza n. 5252/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” sull’istanza trasmessa da Team Security s.r.l. in data 28 aprile 2025, avente a oggetto la richiesta di revisione e adeguamento del prezzo relativo al servizio di portierato e assistenza alle aule per strutture di Ateneo per il lotto 1 - CIG 7633926306 e il lotto 3 CIG 7633946387.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sull’istanza di revisione e adeguamento dei prezzi relativa a un contratto di appalto per servizi di portierato e assistenza alle aule
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Università su un’istanza di revisione prezzi presentata il 28 aprile 2025, relativa a due lotti di un contratto di appalto stipulato il 19 gennaio 2021. È stata dedotta la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, con richiesta di condanna dell’amministrazione a provvedere e di eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Università ha adottato, il 15 luglio 2026, un provvedimento espresso di rigetto, motivato con l’assenza, nei documenti di gara e nel contratto, di una clausola di revisione prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. La ricorrente ha preso atto della sopravvenuta definizione del procedimento, insistendo tuttavia per la condanna alle spese poiché il provvedimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la condanna dell’amministrazione per illegittimità del silenzio presuppone che, al momento della decisione, l’inerzia persista. L’adozione di un provvedimento espresso durante il giudizio fa venir meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio, anche se il provvedimento non è satisfattivo dell’interesse sostanziale della parte. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l’esito del giudizio in assenza del provvedimento sopravvenuto. Poiché l’Università ha definito il procedimento solo dopo la proposizione del ricorso, è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento relativo all’istanza di revisione prezzi.
L’azione contro il silenzio richiede che l’inerzia dell’amministrazione perduri fino al momento della decisione. L’adozione di un provvedimento espresso nel corso del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso; la norma consente inoltre la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi…
La disposizione è richiamata dall’amministrazione per motivare il rigetto della revisione prezzi in assenza di una clausola espressamente prevista nei documenti di gara e nel contratto; il TAR non decide nel merito la legittimità di tale rigetto.
Massime di principio
- Nell’azione avverso il silenzio, l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino al passaggio in decisione della controversia.
- L’adozione, nel corso del giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento espresso sull’istanza dell’interessato determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, anche quando il provvedimento sia negativo o comunque non soddisfi l’interesse sostanziale del ricorrente.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerando l’esito presumibile del giudizio se il provvedimento non fosse intervenuto.
- Quando l’amministrazione definisce il procedimento soltanto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, la soccombenza virtuale può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese processuali, pur in presenza della declaratoria di improcedibilità.
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