Cassazione Civile, Ordinanza n. 22988/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito di una procedura di concordato preventivo di una società poi fallita. La Corte d’appello di Firenze, su reclamo della banca ex art. 183 l.fall., aveva revocato l’omologa del concordato e rimesso gli atti al Tribunale per la verifica dell’istanza di fallimento, ritenendo che la proposta concordataria fosse stata inammissibilmente modificata dopo il voto dei creditori: in particolare, nella memoria di chiarimenti depositata dopo l’adunanza sarebbero stati meglio individuati e, per parte, rinunciati i crediti professionali prededucibili, con introduzione di nuovi soggetti creditori prededucibili, senza una nuova relazione dell’attestatore e una nuova votazione ai sensi dell’art. 175, comma 2, l.fall. I debitori hanno proposto due ricorsi: il primo contro la sentenza che aveva revocato l’omologa del concordato; il secondo contro la successiva sentenza che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. Nei motivi del secondo ricorso hanno dedotto, da un lato, violazione degli artt. 161 e 175 l.fall. sostenendo che la memoria del 19 novembre 2015 non aveva modificato la proposta ma si era limitata a chiarire l’indicazione dei crediti prededucibili già contenuti nella proposta; dall’altro, vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per non avere la corte spiegato adeguatamente la ratio decidendi sui documenti rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 7560/2017, proposto contro la sentenza di revoca dell’omologa del concordato, perché il sopravvenuto fallimento rende improcedibili le impugnazioni autonome avverso il diniego o la revoca dell’omologazione, dovendo le relative censure confluire nel giudizio contro la sentenza di fallimento. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso n. 2081/2018, cassando la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato il rigetto del reclamo contro la declaratoria di fallimento e rinviando alla medesima Corte territoriale in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto che la memoria depositata dalla società non integrasse una modifica sostanziale della proposta concordataria, ma soltanto una precisazione di crediti prededucibili già previsti in modo generico nella proposta votata, senza alterazione del piano, del passivo, delle percentuali di soddisfacimento o della valutazione economica già compiuta dai creditori.
Norme richiamate
indica il rimedio del reclamo avverso il decreto di omologa o revoca dell’omologazione del concordato preventivo.
indica il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nel quale si assorbono le censure sulla precedente decisione di diniego o revoca dell’omologa.
"La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto"
consente modifiche della proposta solo prima dell’inizio delle operazioni di voto; dopo il voto sono inammissibili modifiche sostanziali che alterino l’assetto approvato dai creditori.
la relazione dell’attestatore è necessaria in caso di modifica sostanziale della proposta o del piano e deve riguardare veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano.
la modifica del piano non coincide necessariamente con la modifica della proposta; rilevano solo mutamenti non insignificanti capaci di incidere sulla valutazione dei creditori.
riguarda l’ipotesi di mutamento delle condizioni di fattibilità del piano dopo l’approvazione, con possibile intervento dei creditori in omologazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio motivazionale dedotto dai ricorrenti, ma assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema del concordato preventivo, il sopravvenuto fallimento rende improcedibile l’autonoma impugnazione avverso il decreto di rigetto o revoca dell’omologazione; le censure contro quella decisione devono essere riproposte nel reclamo contro la sentenza di fallimento.
- La nozione di modifica inammissibile della proposta concordataria va riferita a mutamenti sostanziali dell’assetto negoziale approvato dai creditori, non a mere precisazioni o chiarimenti che non incidano su contenuto economico, piano di realizzo, percentuali di soddisfacimento o valutazione di convenienza già espressa dal ceto creditorio.
- La distinzione tra proposta e piano è decisiva: la proposta esprime il contenuto satisfattorio del concordato, mentre il piano descrive le modalità e i tempi di esecuzione; non ogni intervento sul piano integra una modifica della proposta.
- Solo una variazione idonea a compromettere la coincidenza tra proposta originaria e accettazione dei creditori, o a incidere significativamente sulla loro valutazione economica, richiede una nuova votazione e, se del caso, una nuova attestazione.
- La semplice individuazione nominativa di crediti prededucibili già previsti in termini generali nella proposta non costituisce, di per sé, introduzione di nuovi crediti o modifica sostanziale della proposta, se importo complessivo e struttura economica restano invariati.
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