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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13021/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Apruzzese impugnava l'ordinanza che, su richiesta del pubblico ministero, aveva revocato la sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza del 14/06/2018, divenuta irrevocabile il 17/01/2021. Lamentava vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione avrebbe travisato il contenuto delle note dell'Ufficio tecnico comunale (del 18/10/2021 e del 15/07/2022) dalle quali risultava che, al momento del controllo, l'opera era stata sostanzialmente demolita, restando solo elementi rimovibili e provvisori poi rimossi, quindi il mancato rispetto del termine non sarebbe rilevante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui, quando la concessione della sospensione condizionale è subordinata alla demolizione di opere abusive entro un termine determinato, il mancato adempimento entro quel termine determina la revoca della sospensione di diritto, salvo che l'inadempimento dipenda da impossibilità sopravvenuta non imputabile al condannato. La demolizione eseguita dopo il termine è irrilevante. Nel caso concreto le riserve di Apruzzese non erano supportate da prove tali da escludere la sua responsabilità; quindi la revoca è legittima. Apruzzese è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di obblighi (es. demolizione di opere abusive); tale subordinazione serve a valutare la meritevolezza del beneficio e impone il rispetto del termine stabilito

  • art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale della pena è subordinata alla demolizione di opere abusive entro un termine, il mancato adempimento entro quel termine determina la revoca automatica della sospensione, salvo comprovata impossibilità non imputabile al condannato
  • La mera esecuzione della demolizione dopo il termine stabilito in sentenza è irrilevante ai fini della conservazione del beneficio
  • Il giudice dell'esecuzione non ha discrezionalità nel mantenere la sospensione quando manca l'adempimento entro il termine salvo cause di impossibilità non attribuibili al condannato; pertanto l'onere probatorio circa tali cause grava sul ricorrente
  • Giustificazioni generiche (es. esigenze di messa in sicurezza) non sono sufficienti se non corredate da adeguata prova che dimostri l'impossibilità tecnica o fattuale di demolire per cause non imputabili al condannato
  • In procedimenti di esecuzione penalmente rilevanti, documenti ufficiali (es. note tecniche comunali) seguono rilievo probatorio decisivo: il loro contenuto, se favorevole al condannato, deve essere concretamente dimostrato e congruamente valorizzato dal ricorrente

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