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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13172/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un consorzio, nell’ambito della quale era stato chiamato in causa un terzo poi ritenuto inammissibile dal tribunale per mancanza di preventiva autorizzazione del giudice. La sentenza di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannato l’opposto alle spese verso il consorzio e compensato le spese nei confronti del terzo chiamato. In appello, la decisione è stata parzialmente riformata con condanna dell’opposto anche alle spese in favore del terzo. Il ricorrente ha proposto cassazione deducendo, con il primo motivo, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 434 e 414 c.p.c. per non aver la corte dichiarato inammissibile l’appello, asseritamente oscuro; con il secondo motivo, violazione degli artt. 91 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la corte d’appello ignorato il giudicato formatosi sulla statuizione di inammissibilità della chiamata del terzo e per avere, nonostante ciò, posto a carico dell’opponente le spese del terzo.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese in favore del terzo chiamato e, decidendo nel merito, dichiara che l’opponente non deve le spese del primo grado ad Aquaenna. Condanna invece Aquaenna a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti del consorzio intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    riformulazione del vizio motivazionale come sindacato ridotto al "minimo costituzionale"

    In cassazione è deducibile solo l’anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante; è esclusa la censura di mera insufficienza della motivazione.

  • art. 434 c.p.c.

    È invocato come parametro della dedotta inammissibilità dell’appello per asserita oscurità o genericità dell’atto di gravame.

  • art. 414 c.p.c.

    È invocato insieme all’art. 434 c.p.c. per sostenere la carenza di requisiti dell’atto di appello.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La ritualità della chiamata del terzo può risultare sanata quando lo scopo dell’atto sia comunque raggiunto e nessuna parte deduca specifici pregiudizi difensivi.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza in senso lato; tuttavia, per il terzo chiamato, la regolazione dipende dalla causalità della chiamata e dall’eventuale arbitrarietà dell’iniziativa processuale.

  • art. 324 c.p.c.

    La statuizione non impugnata sull’inammissibilità della chiamata del terzo è passata in giudicato e non può essere rimessa in discussione in appello.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre la statuizione di inammissibilità della chiamata in causa del terzo, precludendo una diversa valutazione del punto in sede di regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è oggi scrutinabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta denunciare che la motivazione sia soltanto insufficiente o poco persuasiva.
  • L’atto di impugnazione deve essere interpretato in modo complessivo e secondo il principio di conservazione, se dagli elementi testuali è comunque possibile individuare con sufficiente certezza la censura proposta.
  • La statuizione di primo grado non impugnata sulla inammissibilità della chiamata del terzo passa in giudicato e non può essere elusa mediante una diversa qualificazione del medesimo tema in sede di regolazione delle spese.
  • Le spese del terzo chiamato vanno regolate secondo il criterio causale: se la chiamata è stata provocata dalla parte poi soccombente, le spese possono gravare su di essa; se però la chiamata è stata manifestamente infondata o arbitraria, le spese restano a carico di chi l’ha promossa.
  • Il giudice d’appello non può porre le spese del terzo a carico della parte avversaria facendo leva su una rivalutazione della ritualità della chiamata quando su tale profilo si sia formato giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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