Cassazione Civile, Ordinanza n. 16870/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva proposto ricorso per revocazione contro una sentenza della allora Commissione tributaria regionale di Catanzaro, non notificata, ai sensi degli artt. 64 e ss. del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 395, n. 5, c.p.c. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva dichiarato inammissibile la revocazione ritenendola tardiva, assumendo come termine finale il 23 dicembre 2022. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c., dell'art. 155 c.p.c., degli artt. 51 e 38 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 1 della l. 742/1969, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel computo del termine lungo di impugnazione: al semestre ex art. 327 c.p.c. aveva aggiunto un solo mese di sospensione feriale, invece dei 31 giorni previsti dal periodo 1-31 agosto, e non aveva correttamente considerato la proroga del termine quando la scadenza cade in sabato o in giorno festivo. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita nel giudizio di revocazione né in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha affermato che, nel computo del termine lungo di impugnazione, il semestre va calcolato secondo il criterio civile 'ex nominatione dierum', mentre la sospensione feriale va aggiunta per 31 giorni 'ex numeratione dierum'. Applicando tali regole, il termine scadeva il 24 dicembre 2022; poiché era sabato, e i giorni successivi 25 e 26 dicembre erano festivi, la scadenza slittava di diritto al primo giorno non festivo successivo, cioè al 27 dicembre 2022. Ne consegue che il ricorso per revocazione notificato in tale data era tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
regola il termine lungo di impugnazione, applicabile anche alla revocazione nel processo tributario per rinvio delle norme speciali.
per il computo dei termini processuali si applica il criterio civile; se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
art. 51, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiama, per le impugnazioni nel processo tributario, la disciplina del termine lungo secondo le regole del codice di procedura civile.
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
concorre al rinvio alla disciplina del termine lungo di impugnazione prevista dal codice di procedura civile.
art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742
la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale opera dal 1 al 31 agosto e va computata aggiungendo 31 giorni al termine lungo.
art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
fondamento del ricorso per revocazione nel processo tributario.
ipotesi di revocazione evocata dal ricorrente come base dell'impugnazione straordinaria.
la Corte territoriale aveva escluso la necessità di contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio della tardività.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini della tempestività della revocazione, il termine lungo di impugnazione si determina applicando il rinvio alle regole del codice di procedura civile e alla disciplina della sospensione feriale dei termini.
- Il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. si calcola secondo il criterio civile 'ex nominatione dierum', mentre i giorni di sospensione feriale si aggiungono separatamente in numero fisso di 31.
- Se la scadenza del termine processuale cade in sabato o in giorno festivo, opera automaticamente la proroga al primo giorno non festivo successivo, e tale regola si applica anche al termine lungo di impugnazione comprensivo della sospensione feriale.
- È erronea la declaratoria di inammissibilità per tardività quando il ricorso sia stato notificato nel primo giorno utile successivo alla proroga legale determinata da sabato, domenica e festività consecutive.
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