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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15903/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la condanna per furto di un telefono cellulare contestando: (1) la qualificazione del fatto come furto anziché appropriazione di cosa smarrita (sostenendo di aver trovato il telefono in un cassonetto, di essere straniero e di non conoscere il valore/possibilità di rintraccio tramite IMEI; la persona offesa avrebbe denunciato lo smarrimento solo due giorni dopo e inizialmente non aveva inteso denunciare); (2) la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la valutazione della Corte d'appello illogica e non adeguatamente motivata rispetto alla lieve entità del fatto e alle condizioni personali dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reato come furto ai sensi dell'art. 624 c.p., aderendo all'orientamento maggioritario che considera il telefono cellulare, anche se smarrito, bene con chiari segni di legittimo possessore (es. IMEI) tale da escludere l'appropriazione di cosa smarrita. Ha considerato infondato il primo motivo e inammissibile il secondo: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato per assenza di elementi positivi che le giustificassero (e l'incensuratezza non è più di per sé rilevante ex art. 62-bis, comma 3). Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto; la Corte l'ha ritenuta applicabile perché il cellulare, pur smarrito, conserva segni di appartenenza (IMEI) che rendono plausibile la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto

  • art. 647 cod. pen.

    Riferimento all'originaria norma sull'appropriazione di cosa smarrita, ora abrogata e sostituita da diverso regime dopo il d.lgs. 15/01/2016, n. 7

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Ha depenalizzato/riordinato la materia dell'appropriazione di cose smarrite; la Corte ha richiamato la riforma per distinguere appropriazione di cosa smarrita e furto

  • art. 132 cod. pen.

    Criterio generale di determinazione della pena; richiamato come parametro di valutazione della Corte nell'applicazione della pena

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la quantificazione della pena; la Corte d'appello ha motivato la scelta della pena base secondo questi criteri, sindacato in Cassazione non consentito se non per illogicità manifesta

  • art. 62-bis, comma 3, cod. pen.

    Il semplice stato di incensuratezza non comporta automaticamente il riconoscimento di attenuanti generiche; rilevanza limitata se non accompagnata da altri elementi positivi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 1710/06.10.2016 (dep. 2017) e Sez. 2, Sent. n. 49530/26.10.2022

    «integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita... il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio»

    Orientamento della Cassazione che considera il telefono cellulare, anche se smarrito, come bene che conserva segni del legittimo possessore (IMEI), giustificando la qualificazione come furto

  • Giurisprudenza sul sindacato sulle attenuanti generiche (es. Sez. 2, n. 23903/15.07.2020; Sez. 5, n. 43952/13.04.2017; Sez. 1, n. 39566/16.02.2017)

    Costante giurisprudenza che limita il sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito relative al riconoscimento delle attenuanti generiche se adeguatamente motivate; riconosce inoltre che l'assenza di precedenti non basta da sola a fondare le attenuanti

Massime di principio

  • Il ritrovamento di un telefono cellulare non implica automaticamente l'appropriazione di cosa smarrita: se l'oggetto conserva segni di riconducibilità al proprietario (es. IMEI), la condotta può integrare il reato di furto.
  • La consapevolezza dell'altruità del bene può essere desunta da circostanze oggettive (natura dell'oggetto, diffusione d'uso, possibilità di identificazione del proprietario); l'ignoranza soggettiva (es. straniero non conoscente la lingua) non è di per sé esimente se non adeguatamente provata.
  • Il ritardo o la iniziale mancata denuncia da parte della persona offesa non esclude il diritto di proprietà né automaticamente la qualificazione come furto.
  • Le valutazioni giudiziali sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate e prive di illogicità manifesta; l'incensuratezza non basta da sola a farle ottenere.
  • In situazioni analoghe è consigliabile, se si trova un cellulare, cercare di consegnarlo alle forze dell'ordine o tentare di rintracciare il proprietario senza appropriarsene, per evitare l'integrazione del reato di furto.

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