Cassazione Civile, Ordinanza n. 28805/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La società utilizzatrice aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda. In origine aveva chiesto di accertare la natura usuraria degli interessi pattuiti in un contratto di leasing stipulato nel 2007, di qualificare il rapporto come contratto a titolo gratuito e di condannare la concedente alla restituzione di quanto asseritamente percepito in eccedenza a titolo di interessi non dovuti. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma la Corte non li ha esaminati perché, nelle more, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la resistente ha accettato la rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, dopo l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., non vi era luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione; ha escluso altresì l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, richiamando il principio per cui esso non opera in caso di estinzione non originaria del processo.
Norme richiamate
rinuncia al ricorso; accettazione della rinuncia
La rinuncia rituale al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non ricorrono le condizioni per l'applicazione
Il contributo unificato aggiuntivo non si applica quando l'estinzione non deriva da inammissibilità originaria del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente formulata e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- Nei giudizi di cassazione estinti per rinuncia non si pronuncia sulle spese processuali, salvo diverse ipotesi espressamente previste dalla legge.
- Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto se l'estinzione del processo non dipende da una originaria inammissibilità dell'impugnazione.
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