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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17963/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva: (i) violazione dell'art. 192 c.p.p., erronea e omessa valutazione della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (contestata la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi Sanna, Cardinali, Mantovani e l'omessa considerazione della deposizione del teste difensivo Verna); (ii) violazione ed erronea applicazione dell'art. 629 c.p. (estorsione), con contestazione dell'elemento psicologico e tesi che la somma fosse una "regalia" o un accordo parzialmente adempiuto e non un profitto ingiusto ottenuto con minaccia; (iii) violazione degli artt. 62-bis e 99 c.p. e censura sulla motivazione circa il riconoscimento della recidiva e sulla determinazione della pena (richiesta di esclusione o riduzione della recidiva e critica sull'aumento per continuazione e sulla valutazione delle attenuanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la condanna pronunciata in primo e secondo grado: Mancini è ritenuto responsabile del delitto di estorsione continuata; la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta coerente e priva di manifesta illogicità, avendo correttamente valutato le dichiarazioni delle parti offese e dei testi, nonché il contesto intimidatorio (autodefinizione del Mancini come "il boss del quartiere", minacce esplicite e postura di supremazia). La Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito (non è consentita una rivalutazione dei fatti più favorevole al ricorrente) e ha ritenuto legittimo anche il trattamento sanzionatorio applicato (pena risultante vicina al minimo edittale con lieve aumento per continuazione).

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    il ricorrente invocava violazione di legge per presunta erronea valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione fosse adempiuto e che le critiche richiedessero una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità

  • art. 629 cod. pen.

    norma che disciplina il reato di estorsione: la Corte ha confermato che erano presenti elementi costitutivi (minacce/intimidazione, profitto ingiusto) e l'elemento psicologico, anche quando l'imputato agisce da intermediario

  • art. 62-bis cod. pen.

    richiamato rispetto al regime della recidiva: la Corte ha ritenuto motivato l'aumento motivato dalla "carriera criminale" e precedenti, giudicando inammissibile la censura generica sulla mancata esclusione

  • art. 99 cod. pen.

    norma relativa alla determinazione della pena per recidiva e aumenti: applicata dai giudici di merito con argomentazione ritenuta sufficiente in cassazione

  • art. 132 cod. pen.

    principio di discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena: la Corte ha riaffermato che la valutazione del giudice di merito non è sindacabile salvo arbitrio o illogicità

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di determinazione della pena (circostanze e criteri oggettivi e soggettivi): i giudici hanno richiamato tali criteri; la Cassazione ha osservato che, essendo la pena vicina al minimo, la motivazione è adeguata

  • art. 606 cod. proc. pen.

    menzionata in giurisprudenza citata: la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità dopo la novella, richiedendo che le censure attengano alla "resistenza" logica della motivazione

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    riferimento procedurale: la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi di tale disposizione per formulare conclusioni in cassazione

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non può riformare la valutazione del merito dei fatti: le critiche che si riducono a una diversa e possibile ricostruzione probatoria sono inammissibili in Cassazione
  • Chi svolge il ruolo di intermediario fra la vittima e potenziali estorsori può essere ritenuto responsabile di estorsione salvo che agisca nell'esclusivo interesse della vittima per motivi solidaristici documentabili
  • La presenza di minacce, di una postura di supremazia o di "ruolo" intimidatorio (es. autodefinirsi "boss") e il ripetersi di condotte intimidatorie sono elementi idonei a integrare l'elemento psicologico dell'estorsione
  • Il pagamento parziale o la negoziazione di una somma non escludono automaticamente l'estorsione se emerge che la volontà della vittima è stata coartata dalla pressione o dalla minaccia
  • Per censurare la motivazione in sede di legittimità occorre dimostrare lacune logiche o doglianze che incidano sulla struttura argomentativa della decisione, non bastano rilievi sulla diversa valutazione probatoria
  • La determinazione della pena è ampiamente discrezionale; quando la pena imputata è prossima al minimo edittale la motivazione richiesta è meno dettagliata, mentre discostamenti significativi richiedono esplicita giustificazione
  • Nel valutare la recidiva il giudice deve motivare la maggiore riprovazione sociale; doglianze generiche sulla mancata esclusione della recidiva sono difficilmente persuasive in cassazione
  • Elementi tecnici come consegne controllate, arresti dopo consegna di somme contrassegnate e riscontri tra dichiarazioni delle parti offese e testi possono consolidare la valutazione della sussistenza del reato di estorsione

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