Cassazione Penale, Sentenza n. 17963/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva: (i) violazione dell'art. 192 c.p.p., erronea e omessa valutazione della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (contestata la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi Sanna, Cardinali, Mantovani e l'omessa considerazione della deposizione del teste difensivo Verna); (ii) violazione ed erronea applicazione dell'art. 629 c.p. (estorsione), con contestazione dell'elemento psicologico e tesi che la somma fosse una "regalia" o un accordo parzialmente adempiuto e non un profitto ingiusto ottenuto con minaccia; (iii) violazione degli artt. 62-bis e 99 c.p. e censura sulla motivazione circa il riconoscimento della recidiva e sulla determinazione della pena (richiesta di esclusione o riduzione della recidiva e critica sull'aumento per continuazione e sulla valutazione delle attenuanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la condanna pronunciata in primo e secondo grado: Mancini è ritenuto responsabile del delitto di estorsione continuata; la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta coerente e priva di manifesta illogicità, avendo correttamente valutato le dichiarazioni delle parti offese e dei testi, nonché il contesto intimidatorio (autodefinizione del Mancini come "il boss del quartiere", minacce esplicite e postura di supremazia). La Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito (non è consentita una rivalutazione dei fatti più favorevole al ricorrente) e ha ritenuto legittimo anche il trattamento sanzionatorio applicato (pena risultante vicina al minimo edittale con lieve aumento per continuazione).
Norme richiamate
il ricorrente invocava violazione di legge per presunta erronea valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione fosse adempiuto e che le critiche richiedessero una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità
norma che disciplina il reato di estorsione: la Corte ha confermato che erano presenti elementi costitutivi (minacce/intimidazione, profitto ingiusto) e l'elemento psicologico, anche quando l'imputato agisce da intermediario
richiamato rispetto al regime della recidiva: la Corte ha ritenuto motivato l'aumento motivato dalla "carriera criminale" e precedenti, giudicando inammissibile la censura generica sulla mancata esclusione
norma relativa alla determinazione della pena per recidiva e aumenti: applicata dai giudici di merito con argomentazione ritenuta sufficiente in cassazione
principio di discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena: la Corte ha riaffermato che la valutazione del giudice di merito non è sindacabile salvo arbitrio o illogicità
criteri di determinazione della pena (circostanze e criteri oggettivi e soggettivi): i giudici hanno richiamato tali criteri; la Cassazione ha osservato che, essendo la pena vicina al minimo, la motivazione è adeguata
menzionata in giurisprudenza citata: la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità dopo la novella, richiedendo che le censure attengano alla "resistenza" logica della motivazione
riferimento procedurale: la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi di tale disposizione per formulare conclusioni in cassazione
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non può riformare la valutazione del merito dei fatti: le critiche che si riducono a una diversa e possibile ricostruzione probatoria sono inammissibili in Cassazione
- Chi svolge il ruolo di intermediario fra la vittima e potenziali estorsori può essere ritenuto responsabile di estorsione salvo che agisca nell'esclusivo interesse della vittima per motivi solidaristici documentabili
- La presenza di minacce, di una postura di supremazia o di "ruolo" intimidatorio (es. autodefinirsi "boss") e il ripetersi di condotte intimidatorie sono elementi idonei a integrare l'elemento psicologico dell'estorsione
- Il pagamento parziale o la negoziazione di una somma non escludono automaticamente l'estorsione se emerge che la volontà della vittima è stata coartata dalla pressione o dalla minaccia
- Per censurare la motivazione in sede di legittimità occorre dimostrare lacune logiche o doglianze che incidano sulla struttura argomentativa della decisione, non bastano rilievi sulla diversa valutazione probatoria
- La determinazione della pena è ampiamente discrezionale; quando la pena imputata è prossima al minimo edittale la motivazione richiesta è meno dettagliata, mentre discostamenti significativi richiedono esplicita giustificazione
- Nel valutare la recidiva il giudice deve motivare la maggiore riprovazione sociale; doglianze generiche sulla mancata esclusione della recidiva sono difficilmente persuasive in cassazione
- Elementi tecnici come consegne controllate, arresti dopo consegna di somme contrassegnate e riscontri tra dichiarazioni delle parti offese e testi possono consolidare la valutazione della sussistenza del reato di estorsione
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