Cassazione Penale, Sentenza n. 130/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per tre motivi principali: 1) contestano l'attribuzione a Pietro Biondi della veste di amministratore di fatto della società che gestiva il locale, sostenendo la sua presenza occasionale; 2) denunciano l'insufficiente e inaffidabile prova del superamento della capienza (contestando i conteggi dei Carabinieri) e la inoffensività della condotta (per la presenza degli operanti e per l'autorizzazione successiva ad aumentare la capienza); 3) censurano la qualificazione giuridica applicata (art. 659, secondo comma, cod. pen.) ritenendola difforme dalla contestazione originaria relativa al disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659, primo comma).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che: 1) nella motivazione di merito era correttamente ricostruita la responsabilità concorsuale di Biondi, con elementi indicativi di stabile cointeressenza nella gestione (tra cui la firma sul verbale di sequestro preventivo e il suo comportamento autonomo in presenza di forze dell'ordine); 2) i conteggi operati dai militari sono stati spiegati nelle modalità e ritenuti attendibili, attestando un eccedenza di circa 310 persone rispetto alla capienza autorizzata (750), e le obiezioni sull'orario di controllo e sulla successiva autorizzazione a maggiore capienza non infondano la responsabilità penale; 3) la riclassificazione del fatto nel secondo comma dell'art. 659 cod. pen. è stata ammessa perché l'imputazione originaria già faceva riferimento all'attività professionale di gestione del locale, all'uso di impianti di amplificazione e alla prosecuzione oltre l'orario autorizzato; la Corte ha richiamato l'orientamento che distingue i casi di mera violazione dei limiti di emissione (legge n. 447/1995) da quelli di esercizio dell'attività in violazione di specifiche prescrizioni dell'Autorità (art. 659, comma 2). Conseguentemente le condanne confermate: 25 giorni di arresto e 2.300 euro di multa per ciascuno, con sospensione condizionale della pena, e condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata tra le fattispecie oggetto di addebito; la sentenza conferma l'uso della fattispecie nel contesto della responsabilità per gestione del locale
art. 659, primo comma, cod. pen.
Riguarda il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; distinto dal secondo comma e richiede che l'attività ecceda dalle normali modalità ponendo in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete
art. 659, secondo comma, cod. pen.
Applicato quando vi è violazione di specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell'Autorità che regolano l'esercizio dell'attività (diverse dai valori-limite di emissione sonora); la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto in tale comma
legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2
art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Riferimento normativo per l'illecito amministrativo relativo al mero superamento dei limiti di emissione sonora; la Corte distingue la sfera amministrativa da quella penale
Principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto rispettato tale principio poiché l'imputazione originaria conteneva riferimenti all'attività professionale e all'uso degli impianti
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. p.p.
Norma applicata per l'addebito delle spese processuali a seguito del rigetto dei ricorsi
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Previsione procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione
Massime di principio
- La qualificazione del fatto in sede di giudizio può essere modificata nei limiti in cui l'imputazione originaria contenga elementi (anche se rubricata diversamente) che richiamino l'attività professionale o la violazione di specifiche prescrizioni: il principio di correlazione accusa-sentenza è rispettato se i contenuti dell'imputazione permettono la diversa qualificazione
- La prova del superamento della capienza di un locale può fondarsi sul conteggio operato dalle forze di polizia; se il metodo di computo è esplicitato e non manifestamente difettoso, la valutazione di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione
- La presenza di forze dell'ordine durante un evento non implica automaticamente la liceità dell'evento stesso né esclude la rilevanza penale della condotta (la mancata interruzione non equivale a riconoscimento di conformità)
- Un'autorizzazione successiva ad aumentare la capienza non sanifica retroattivamente una violazione commessa in data antecedente all'autorizzazione
- Per i reati collegati al rumore va distintamente valutare: a) il mero superamento dei limiti di emissione (illecito amministrativo, legge n. 447/1995); b) il disturbo della quiete per esercizio dell'attività oltre le normali modalità (art. 659, comma 1); c) la violazione di specifiche prescrizioni/autorità relativa all'esercizio dell'attività (art. 659, comma 2). La configurabilità del reato penale richiede l'integrazione delle condizioni previste per ciascuna fattispecie
- Elementi fattuali come la firma su atti ufficiali, la gestione autonoma di attività durante episodi critici e la condotta complessiva possono essere ritenuti indizi di gestione effettiva o di cointeressenza nella conduzione del locale anche se l'intestazione formale dell'impresa attribuisce la gestione ad altro soggetto
- Le censure sulla attendibilità di rilievi di polizia (es. conteggi, orari, modalità operative) devono essere concrete e specifiche per scalfire la valutazione di merito; mere deduzioni generiche non sono sufficienti in Cassazione
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