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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44578/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 21/04/2023 (confermativo del decreto dell'08/11/2022 del Tribunale di Torino) che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di 3 anni con obbligo di soggiorno nel comune di dimora, ai sensi del d.lgs. 6/9/2011 n.159 (art.4 comma 1 lett. c in combinazione con art.1 comma 1 lett. b e c). Il ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione (art.606 lett. e) c.p.p.) contestando la valutazione degli elementi documentali relativi all'alterco con Lardo Vincenza, alla querela del ricorrente e a un procedimento pendente/archiviato; 2) errata applicazione della legge penale (art.606 lett. b) c.p.p.) sostenendo che la misura non poteva fondarsi sulla sola contestazione del reato di ricettazione e su precedenti vicende archiviate; 3) carenza di motivazione rispetto alla scelta della specifica misura (art.6 comma 3 d.lgs. n.159), lamentando motivazione tautologica della Corte di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che le censure proposte non fossero sindacabili in sede di legittimità ove non configurino una vera violazione di legge o una motivazione inesistente/apparente. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito puntuale risposta alle deduzioni difensive e avesse adeguatamente motivato sulla persistenza e attualità della pericolosità dell'imputato, richiamando le numerose condanne per rapine ed altri reati contro il patrimonio, il lungo periodo detentivo (2001-2018) e il successivo ritorno ad attività delittuose (rinvenimento di mezzi agricoli rubati nel 2018). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso decreti di misure di prevenzione è molto limitato: sindacabili solo violazioni di legge e vizi gravi della motivazione (inesistenza o apparente), non la rivalutazione dei fatti.
  • Per avere successo sul vizio di motivazione occorre dimostrare che il giudice non abbia affatto considerato un elemento potenzialmente decisivo che, preso da solo, avrebbe potuto determinare esito diverso; semplici dissensi sulla valutazione non sono sufficienti.
  • Precedenti penali rilevanti, recidiva e fatti recenti indicativi di ritorno a comportamenti illeciti (es. rinvenimento di beni provento di reato) sostengono la persistenza della pericolosità e legittimano l'applicazione di misure di prevenzione come la sorveglianza speciale.
  • Le impugnative che sollevano profili manifestamente infondati possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.
  • Nelle difese contro misure di prevenzione è importante puntare su elementi giuridici precise e dimostrabili (omissione di motivazione su elementi decisivi, violazioni di diritto formali) piuttosto che su contestazioni fattuali generiche.

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