Cassazione Penale, Sentenza n. 44578/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 21/04/2023 (confermativo del decreto dell'08/11/2022 del Tribunale di Torino) che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di 3 anni con obbligo di soggiorno nel comune di dimora, ai sensi del d.lgs. 6/9/2011 n.159 (art.4 comma 1 lett. c in combinazione con art.1 comma 1 lett. b e c). Il ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione (art.606 lett. e) c.p.p.) contestando la valutazione degli elementi documentali relativi all'alterco con Lardo Vincenza, alla querela del ricorrente e a un procedimento pendente/archiviato; 2) errata applicazione della legge penale (art.606 lett. b) c.p.p.) sostenendo che la misura non poteva fondarsi sulla sola contestazione del reato di ricettazione e su precedenti vicende archiviate; 3) carenza di motivazione rispetto alla scelta della specifica misura (art.6 comma 3 d.lgs. n.159), lamentando motivazione tautologica della Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che le censure proposte non fossero sindacabili in sede di legittimità ove non configurino una vera violazione di legge o una motivazione inesistente/apparente. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito puntuale risposta alle deduzioni difensive e avesse adeguatamente motivato sulla persistenza e attualità della pericolosità dell'imputato, richiamando le numerose condanne per rapine ed altri reati contro il patrimonio, il lungo periodo detentivo (2001-2018) e il successivo ritorno ad attività delittuose (rinvenimento di mezzi agricoli rubati nel 2018). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norme che individuano i presupposti soggettivi per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte le ha considerate applicabili in presenza di precedenti penali e condotte recenti indicanti persistenza di pericolosità
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, comma 1, lett. c)
Prevede la sorveglianza speciale tra le misure applicabili; la Corte d'appello ha ritenuto fondata la scelta per la durata di 3 anni con obbligo di soggiorno nel comune di dimora
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 6, comma 3
Disciplina la motivazione e la scelta della misura; la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia adeguatamente motivato la scelta della sorveglianza speciale
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) e lett. e)
Limiti delle doglianze in cassazione: lett. b) per vizio di applicazione della legge, lett. e) per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure perché la motivazione non era inesistente né apparentemente omessa
Codice di procedura penale, art. 611
Norma procedurale richiamata in sede di trattazione dell'impugnazione (richiesta di trattazione ai sensi dell'art. 611)
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la declaratoria di inammissibilità e le relative statuizioni; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso e disporre le condanne alle spese e alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza: Sez. 6, Sent. n. 21525 del 18/06/2020 (Mulè)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione è ammissibile solo per violazione di legge o per motivazione inesistente/apparente quando il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso decreti di misure di prevenzione è molto limitato: sindacabili solo violazioni di legge e vizi gravi della motivazione (inesistenza o apparente), non la rivalutazione dei fatti.
- Per avere successo sul vizio di motivazione occorre dimostrare che il giudice non abbia affatto considerato un elemento potenzialmente decisivo che, preso da solo, avrebbe potuto determinare esito diverso; semplici dissensi sulla valutazione non sono sufficienti.
- Precedenti penali rilevanti, recidiva e fatti recenti indicativi di ritorno a comportamenti illeciti (es. rinvenimento di beni provento di reato) sostengono la persistenza della pericolosità e legittimano l'applicazione di misure di prevenzione come la sorveglianza speciale.
- Le impugnative che sollevano profili manifestamente infondati possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.
- Nelle difese contro misure di prevenzione è importante puntare su elementi giuridici precise e dimostrabili (omissione di motivazione su elementi decisivi, violazioni di diritto formali) piuttosto che su contestazioni fattuali generiche.
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