Cassazione Civile, Ordinanza n. 24509/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La lite trae origine da una precedente causa di regolamento di confini tra fondi contigui siti in Gaeta, nella quale era stato accertato un diverso tracciato dei confini e ordinati il rilascio di porzioni di terreno e l’arretramento di un capannone e di un fabbricato per rispettare le distanze legali. Dopo il rigetto dell’appello e la declaratoria di inammissibilità del primo ricorso per cassazione per difetto di integrazione del contraddittorio, una delle parti ha promosso revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. della sentenza di appello, deducendo che un atto di frazionamento catastale, registrato presso un ufficio pubblico in epoca anteriore alla sentenza di appello ma non prodotto nel processo, avrebbe dimostrato una diversa collocazione del confine e quindi la non correttezza della decisione. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 395, n. 3, c.p.c., sostenendo che quel documento era stato unilateralmente formato dalla controparte e non era conoscibile tramite pubblicità legale, nonché omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la controparte aveva taciuto la non coincidenza tra i confini reali e quelli indicati nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure. Ha confermato che la revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. non è esperibile quando il documento decisivo non prodotto nel giudizio di merito era comunque depositato presso un ufficio pubblico ed era quindi conoscibile con ordinaria diligenza. La mancata acquisizione del documento è stata imputata alla negligenza della parte e non a forza maggiore. È stata inoltre esclusa l’inammissibilità del ricorso per i profili processuali eccepiti dalla controricorrente, ma ciò non ha inciso sul merito. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La revocazione per ritrovamento di documenti decisivi richiede che la mancata produzione in giudizio sia dovuta a forza maggiore; non è configurabile quando il documento era accessibile presso un ufficio pubblico e la sua omissione dipende da negligenza della parte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta violazione di legge in relazione alla disciplina della revocazione, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di ricorso per cassazione è correttamente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti applicabili alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente specifico quanto all’indicazione dei documenti posti a fondamento delle censure.
Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione si applica il termine lungo nella versione temporalmente vigente all’atto di introduzione del giudizio cui si riferisce la sentenza impugnata.
La sentenza che decide sulla revocazione è impugnabile con il mezzo che sarebbe stato proponibile contro la sentenza revocanda.
Il documento asseritamente decisivo, se acquisibile prima con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto essere prodotto tempestivamente nel giudizio di merito.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio all’esito della trattazione semplificata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., il documento decisivo non prodotto nel giudizio di merito deve essere stato reso indisponibile da un evento straordinario e non imputabile alla parte; se era reperibile presso un pubblico ufficio, la mancata acquisizione è normalmente ricondotta a negligenza.
- La semplice circostanza che un documento sia stato unilateralmente formato dalla controparte non esonera la parte interessata dall’onere di attivarsi per procurarsene tempestivamente conoscenza quando esso risulti iscritto o depositato in registri pubblici consultabili.
- Per la revocazione documentale non basta allegare la decisività del documento: la parte che agisce deve anche dimostrare che la mancata produzione nel precedente giudizio sia dipesa da forza maggiore e non da inerzia o difetto di ordinaria diligenza.
- Nel ricorso per cassazione è ammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo solo se formulata secondo il paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile dopo la riforma del 2012, e non come vizio motivazionale generico.
- Se il ricorso per cassazione è prima facie infondato, il giudice può evitare attività processuali superflue, incluse le rinnovazioni di notifiche nulle o inesistenti, in nome della ragionevole durata del processo.
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