Cassazione Civile, Ordinanza n. 25007/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che, per effetto del comma 13 della norma richiamata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per maggiori ricavi e maggiori redditi di impresa non dichiarati, ai fini delle imposte dirette, IVA e accessori, per le annualità 2005, 2006 e 2007, oltre che per il reddito di partecipazione in capo ai soci. La società e i soci avevano impugnato gli accertamenti; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte i ricorsi, confermando l’accertamento limitatamente all’IVA e riducendo le sanzioni per continuazione, mentre la Commissione tributaria regionale aveva poi annullato integralmente gli avvisi nei confronti della società. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio la società ha depositato documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando il pagamento della prima rata; l’Agenzia ha confermato il perfezionamento della procedura e ha chiesto l’estinzione del giudizio, cui ha insistito anche la parte contribuente.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
L’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, una volta perfezionata, determina l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, non sussistono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è validamente definita con procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere.
- L’estinzione del processo per definizione agevolata comporta che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale richiamata.
- La sopravvenuta definizione agevolata esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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