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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00308/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per nullità della sentenza per errore nella qualificazione giuridica del fatto e, in subordine, per violazione dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., con la censura che il patteggiamento non sarebbe ammissibile per il reato di favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.), e che quindi la pena applicata sarebbe illegale ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; in alternativa si deduce che il giudice avrebbe implicitamente escluso la circostanza aggravante

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'esclusione del patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. opera solo rispetto al patteggiamento che determini una pena superiore a due anni (il c.d. patteggiamento allargato). Poiché il ricorrente aveva concordato una pena finale di due anni di reclusione, l'accesso al patteggiamento era ammissibile e la censura non rilevava. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; non è stata disposta condanna alle spese a favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Il comma 1-bis esclude il patteggiamento per taluni delitti aggravati (tra cui quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis o finalizzati ad agevolarne l'attività) solo quando la pena risultante superi due anni; se la pena concordata è pari o inferiore a due anni il patteggiamento è ammissibile

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina le associazioni di tipo mafioso e le aggravanti connesse; la presenza di condotte o finalità collegate a 416-bis può integrare motivo di esclusione del patteggiamento solo nei limiti indicati dall'art. 444, comma 1-bis

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Riguarda gli effetti del provvedimento di patteggiamento e la illegittimità della pena; nel caso in esame la Corte ha ritenuto che non si sia formato un provvedimento illegale poiché il patteggiamento rientrava nei limiti consentiti

  • art. 51 commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.

    Richiamati come categoria normativa di delitti per i quali l'art. 444, comma 1-bis, prevede l'esclusione del patteggiamento in determinate ipotesi; la Corte li utilizza per definire l'ambito delle esclusioni

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento con trattazione scritta; citata solo per indicare la modalità di svolgimento del procedimento davanti alla Corte

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riassunto dei motivi di ricorso; citata per motivare la sinteticità del motivo esposto nel ricorso

Massime di principio

  • Il patteggiamento per delitti connessi all'art. 416-bis non è automaticamente vietato: l'esclusione prevista dall'art. 444, comma 1-bis, opera solo se la pena concordata supera due anni. Pertanto un patteggiamento che determini una pena pari o inferiore a due anni è ammissibile anche per fattispecie aggravate da finalità mafiose
  • Quando si impugna una sentenza di patteggiamento invocando la nullità per errata qualificazione giuridica o per illegittimità della pena, occorre dimostrare che sussiste concretamente il caso di esclusione normativa (ad es. che la pena superi la soglia di esclusione); altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato manifestamente infondato
  • La distinzione tra 'patteggiamento ordinario' e 'patteggiamento allargato' è cruciale: il primo (pena fino a due anni) resta accessibile anche per reati con aggravanti di tipo mafioso, il secondo (pena >2 anni) è escluso per le fattispecie richiamate dall'art. 444, comma 1-bis
  • Nei ricorsi che hanno ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, la parte civile può non avere interesse a chiedere o ottenere la liquidazione delle spese processuali: la Corte può non disporre condanna del ricorrente a favore della parte civile quando il motivo riguarda solo la sanzione
  • In casi analoghi, il difensore che intende impugnare un patteggiamento dovrebbe valutare preventivamente la soglia di pena concordata e l'effettiva presenza di aggravanti rilevanti, concentrando il gravame su elementi che dimostrino l'erroneità della valutazione normativa e non solo sul dissenso interpretativo

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