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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31364/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, applica le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con gli effetti economici e processuali conseguenti. La decisione di merito resta ferma quanto alla conferma della recidiva e all'esclusione della particolare tenuità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Roma. Dal testo emerge che l'impugnazione contesta la tenuta motivazionale della decisione di merito nella parte in cui: a) ha confermato la recidiva; b) ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Secondo la Corte di cassazione, però, la sentenza impugnata ha motivato in modo sufficiente e non illogico valorizzando l'oggettivo disvalore della condotta, incompatibile con la particolare tenuità del fatto, e la maggiore riprovevolezza del fatto alla luce dei numerosi precedenti dell'imputato. Il motivo è quindi ritenuto non scrutinabile in cassazione perché diretto a una rivalutazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito valorizzi l'oggettivo disvalore della condotta e la maggiore riprovevolezza del fatto, specie in presenza di numerosi precedenti dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto l'apparenza della censura di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito sulla recidiva o sulla particolare tenuità del fatto.
  • La motivazione che escluda l'art. 131-bis c.p. può ritenersi sufficiente quando faccia leva sull'oggettivo disvalore della condotta e sulla maggiore riprovevolezza desumibile dai precedenti penali dell'imputato.
  • La conferma della recidiva e il diniego della particolare tenuità del fatto sono incensurabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione non illogica e da esame delle deduzioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

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