Cassazione Penale, Ordinanza n. 31364/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, applica le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con gli effetti economici e processuali conseguenti. La decisione di merito resta ferma quanto alla conferma della recidiva e all'esclusione della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Roma. Dal testo emerge che l'impugnazione contesta la tenuta motivazionale della decisione di merito nella parte in cui: a) ha confermato la recidiva; b) ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Secondo la Corte di cassazione, però, la sentenza impugnata ha motivato in modo sufficiente e non illogico valorizzando l'oggettivo disvalore della condotta, incompatibile con la particolare tenuità del fatto, e la maggiore riprovevolezza del fatto alla luce dei numerosi precedenti dell'imputato. Il motivo è quindi ritenuto non scrutinabile in cassazione perché diretto a una rivalutazione del merito.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito valorizzi l'oggettivo disvalore della condotta e la maggiore riprovevolezza del fatto, specie in presenza di numerosi precedenti dell'imputato.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto l'apparenza della censura di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito sulla recidiva o sulla particolare tenuità del fatto.
- La motivazione che escluda l'art. 131-bis c.p. può ritenersi sufficiente quando faccia leva sull'oggettivo disvalore della condotta e sulla maggiore riprovevolezza desumibile dai precedenti penali dell'imputato.
- La conferma della recidiva e il diniego della particolare tenuità del fatto sono incensurabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione non illogica e da esame delle deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31298/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31320/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31332/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31333/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31339/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31341/2026 del 14/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →