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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22327/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro, con cui l’Ufficio aveva riqualificato una pluralità di cessioni di beni strumentali poste in essere da una società come un’unica cessione d’azienda, in forma verbale, a favore di un’altra società, ritenendola quindi soggetta a registrazione d’ufficio. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che le diverse cessioni di beni strumentali non potessero essere assimilate a una cessione di azienda, anche perché non vi era continuità dell’attività negli stessi locali. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 15, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131/1986, per avere la CTR erroneamente subordinato la configurabilità della cessione d’azienda alla prosecuzione dell’attività della cessionaria nei medesimi locali della cedente; 2) violazione dell’art. 2729 c.c., in combinato disposto con il citato art. 15, per avere la CTR trascurato elementi indiziari che, a dire dell’Ufficio, deponevano per una liquidazione/riorganizzazione dell’azienda culminata nella cessione dei cespiti, pur a fronte della conservazione da parte della cedente del magazzino di materie prime e semilavorati e del trasferimento di dipendenti ad altre società.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per la stretta connessione. Ha affermato che, ai fini della registrazione d’ufficio di un contratto verbale di trasferimento d’azienda, la prova presuntiva della cessione non richiede necessariamente la permanenza dei beni strumentali nei medesimi locali della cedente: la norma consente sia una prova indiretta basata sulla continuazione della stessa attività nello stesso locale con cambiamenti di ditta/insegna/titolarità, sia una prova indiretta fondata su ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha inoltre ribadito che non è necessario il trasferimento di tutti i beni aziendali, essendo sufficiente che il complesso dei cespiti ceduti sia idoneo, anche con integrazione successiva del cessionario, all’esercizio dell’impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, lett. d), D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    «In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta: (...) d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti»

    La disposizione non richiede, come condizione imprescindibile, che la cessione d’azienda si svolga o si manifesti nei medesimi locali della cedente; la prova indiretta può derivare anche da altre presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare il trasferimento del compendio aziendale.

  • art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    «Sono soggetti a registrazione i contratti verbali: (..) b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite»

    La cessione d’azienda, anche verbale, è soggetta a registrazione; la norma è richiamata per confermare il perimetro degli atti rilevanti ai fini dell’imposta di registro.

  • art. 2729, comma 1, c.c.

    La cessione d’azienda può essere provata mediante presunzioni semplici purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2728 c.c.

    La Corte richiama la distinzione tra presunzione legale e presunzione semplice nell’accertamento indiretto della cessione d’azienda.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato per la nozione di attività commerciale ai fini della continuità dell’esercizio nel medesimo locale.

Massime di principio

  • Ai fini della registrazione d’ufficio di un contratto verbale di trasferimento d’azienda, la prova dell’esistenza del trasferimento può essere raggiunta anche tramite presunzioni semplici, purché sorrette da gravità, precisione e concordanza, senza che sia necessaria la permanenza dell’attività nei medesimi locali.
  • La cessione d’azienda non presuppone il trasferimento di tutti i beni che compongono l’azienda: è sufficiente che il complesso dei cespiti ceduti conservi un residuo di organizzazione idoneo, ex ante, all’esercizio dell’impresa, anche mediante successiva integrazione da parte del cessionario.
  • Nel valutare se vi sia cessione d’azienda e non mera liquidazione di cespiti, il giudice deve accertare l’idoneità funzionale del complesso trasferito a consentire l’autonomo esercizio dell’attività imprenditoriale; è irrilevante, di per sé, che la cedente abbia conservato altri beni o scorte destinati alla prosecuzione della propria attività.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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