Cassazione Civile, Ordinanza n. 21097/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un professionista aveva chiesto, con ricorso ex art. 702 c.p.c., il pagamento di euro 4.487 a titolo di compenso professionale nei confronti della controparte. Il Tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda ritenendo che l'attore non avesse assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del credito, non avesse ricostruito compiutamente i rapporti tra le parti e non avesse replicato alle eccezioni avversarie, anche con riferimento alla dedotta distinzione tra opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo. Avverso tale ordinanza il professionista proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma la Corte non esaminava il merito delle censure poiché rilevava la radicale inintelligibilità del ricorso per mancanza di una chiara esposizione dei fatti di causa e dell'oggetto del contendere, con riferimento confuso a un'opposizione a precetto e/o a decreto ingiuntivo non adeguatamente descritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., rilevando la mancanza di una chiara, completa e comprensibile esposizione dei fatti di causa e del contenuto degli atti e provvedimenti rilevanti. Ha quindi confermato la decisione impugnata senza esaminare i motivi di ricorso. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di parti costituite oltre al ricorrente.
Norme richiamate
Indicato come base del ricorso introduttivo nel giudizio di merito relativo alla domanda di pagamento del compenso.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca una chiara e comprensibile esposizione dei fatti di causa e dell'oggetto del contendere.
Richiamato per affermare che le censure devono essere esposte in modo intelligibile e ricondotte ai vizi tipici di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione dei fatti di causa chiara, completa e comprensibile, tale da consentire alla Corte di individuare con precisione l'oggetto della controversia e la decisione impugnata.
- La mancanza o grave carenza dell'esposizione dei fatti e del contenuto del provvedimento impugnato determina inammissibilità del ricorso, senza che la Corte debba o possa supplire esaminando direttamente le censure.
- L'ammissibilità del ricorso esige che i motivi siano intellegibili e collocati in un quadro fattuale e processuale idoneo a consentire il controllo di legittimità senza indagini esplorative sugli atti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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