Cassazione Civile, Ordinanza n. 05061/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso, non essendo stata formalmente comunicata alla controparte nelle forme richieste dall'art. 390, ultimo comma, c.p.c., non poteva determinare l'estinzione del giudizio; tuttavia, provenendo dal ricorrente, essa ha evidenziato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto contributi regionali per la valorizzazione di un immobile di sua proprietà, concesso in locazione e destinato ad attività agrituristica, e aveva sostenuto spese di ristrutturazione. Nella dichiarazione dei redditi aveva indicato il contributo tra i ricavi e il costo dei lavori tra i costi. L'Ufficio ha emesso avviso di accertamento disconoscendo integralmente il costo dedotto, ritenendo che, trattandosi di spese relative a beni strumentali di terzi, esse dovessero essere dedotte mediante ammortamento pluriennale ai sensi della disciplina TUIR, in rapporto alla durata della locazione. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che nel 2008 non vi erano stati proventi dall'attività; 2) violazione dell'art. 109, comma 1, TUIR per errata applicazione dei principi di competenza e correlazione costi/ricavi, assumendo che il contributo concorresse al reddito solo dal 2010, quando l'immobile era entrato in funzione; 3) omesso esame in ordine all'esatto adempimento della procedura di ammortamento, sostenendo di avere prodotto documentazione idonea. Prima della decisione il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, non però notificato o comunicato secondo i requisiti di legge.
Norme richiamate
art. 108 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato dall'Ufficio per affermare che le spese relative a beni strumentali per l'esercizio d'impresa sono deducibili tramite ammortamento pluriennale in relazione agli anni di utilizzo del bene
invocato dal ricorrente in tema di competenza e correlazione tra costi e ricavi, ma la Corte non entra nel merito della doglianza per sopravvenuto difetto di interesse
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma richiamata nei motivi come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma richiamata nel secondo motivo per dedurre violazione e falsa applicazione di legge
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
la rinuncia al ricorso, se non notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati per il visto, non estingue il processo ma evidenzia il venir meno dell'interesse alla decisione e conduce all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non compiuta con le forme di comunicazione o notifica richieste dall'art. 390, ultimo comma, c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio, ma può comportare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il ricorrente manifesta la volontà di rinunciare al ricorso, tale comportamento è incompatibile con la persistenza dell'interesse alla decisione e legittima la declaratoria di inammissibilità, anche in assenza di estinzione formale.
- In presenza di rinuncia al ricorso non rituale, la Corte può arrestarsi alla verifica del difetto sopravvenuto di interesse senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
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