Cassazione Civile, Ordinanza n. 20639/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una serie di provvedimenti di sospensione dal lavoro e di collocamento in CIGS disposti nei confronti di un dipendente per un lungo arco temporale, in relazione a più accordi sindacali succedutisi nel tempo. In primo grado era stata dichiarata l’illegittimità della sospensione e del collocamento in CIGS in diversi periodi, con condanna della società al pagamento delle differenze tra retribuzione piena e trattamento di integrazione salariale percepito; in appello la decisione era stata parzialmente riformata, estendendo l’illegittimità fino al 15 ottobre 2015 e rimodulando il risarcimento, anche per il periodo coperto da un contratto di solidarietà. La società ha proposto ricorso per cassazione con diciannove motivi, deducendo soprattutto: omessa pronuncia ed extrapetizione; difetto di specificità delle contestazioni del lavoratore; prescrizione quinquennale; acquiescenza e rinuncia tacita per inerzia; omesso esame di fatti decisivi; assenza dell’obbligo di messa in mora; motivazione apparente; errata applicazione della disciplina della CIGS e della nuova disciplina del d.lgs. 148/2015; errata quantificazione del danno e mancata riduzione risarcitoria in ragione di una ipotetica rotazione. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, valorizzando il fatto che la Corte territoriale aveva accertato la genericità dei criteri di scelta adottati negli accordi sindacali, con conseguente illegittimità della sospensione in CIGS e della proroga. La Corte ha inoltre escluso omessa pronuncia e motivazione apparente, ha dichiarato inammissibili le censure nuove o non specificamente confrontate con la ratio decidendi, ha confermato che il credito risarcitorio derivante dall’illegittima sospensione è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, e ha ribadito che la mera inerzia del lavoratore non integra rinuncia al diritto né acquiescenza. È stata quindi confermata la condanna della società alle differenze retributive/risarcitorie e alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia riguarda domande o eccezioni; non è configurabile, in linea di principio, come vizio su questioni processuali o quando la sentenza abbia comunque esaminato implicitamente le censure formulate.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non basta una motivazione sintetica ma intelligibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
Non si applica alla pretesa risarcitoria per illegittima sospensione in CIGS, qualificata come credito da inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione ordinaria decennale.
Invocato per sostenere la perdita del diritto per inerzia, ma la Corte ribadisce che il mero silenzio non equivale a rinuncia.
La buona fede non consente di desumere rinuncia o perdita del diritto dalla sola inerzia del creditore.
Il lavoratore, in caso di illegittima sospensione, non deve costituire in mora il datore, poiché l’atto datoriale determina di per sé la mora credendi.
La legittimità della CIGS richiede criteri di scelta specifici e predeterminati; la genericità dei criteri rende illegittimo il provvedimento di sospensione.
art. 24, comma 2, d.lgs. 148/2015
La censura fondata sulla nuova disciplina è inammissibile se introduce questioni nuove non trattate nei gradi di merito.
L’onere della prova non è violato quando il giudice richiede alla società di dimostrare i presupposti dell’ipotetica riduzione del danno; la censura deve confrontarsi con la ratio basata sulla genericità dei criteri.
La riduzione del risarcimento per concorso del creditore o per effetti impeditivi richiede allegazione e prova di circostanze concrete; non basta invocare in astratto una rotazione che non risulti dimostrata.
La Corte vi fa rinvio per relationem alle motivazioni di precedenti decisioni analoghe.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo per omessa pronuncia deve individuare con precisione la domanda, eccezione o motivo di appello rimasto privo di decisione; non è sufficiente una generica critica alla motivazione o alla gestione processuale della causa.
- In materia di CIGS, la legittimità della sospensione richiede criteri di scelta specifici, predeterminati e verificabili; un richiamo meramente generico a esigenze tecnico-organizzative o produttive non è sufficiente.
- La genericità dei criteri di selezione dei lavoratori in CIGS si riflette sull’illegittimità della sospensione e rende inidonee anche le proroghe che si appoggiano allo stesso accordo genetico viziato.
- La domanda del lavoratore volta a ottenere le differenze retributive per illegittima sospensione in CIGS ha natura di credito da inadempimento contrattuale e si prescrive nel termine ordinario decennale.
- La mera inerzia del lavoratore nel contestare il collocamento in CIGS o nel rivendicare le differenze retributive non integra, di per sé, rinuncia tacita al diritto né acquiescenza; serve un comportamento univoco e abdicativo.
- Quando la sospensione illegittima impedisce la prestazione lavorativa, il datore è in mora credendi per effetto del proprio atto e il lavoratore non deve offrire ulteriormente la prestazione né costituire in mora il datore.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
- La riduzione del risarcimento invocata dalla parte obbligata richiede una dimostrazione concreta dei presupposti dell’abbattimento e non può fondarsi su ipotesi astratte di rotazione o di applicazione alternativa del trattamento.
- Una censura per motivazione apparente è ammissibile solo quando la motivazione sia davvero inesistente, meramente grafica o incomprensibile; se il percorso argomentativo è percepibile, il motivo non può essere accolto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20465/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20469/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20470/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20474/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20477/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20479/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →