Cassazione Civile, Ordinanza n. 32164/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato accolto. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio perché la causa è stata decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., con rigetto della domanda originaria del medico specializzato. Sono state compensate integralmente le spese dei due gradi di merito; il controricorrente è stato condannato a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico aveva convenuto in giudizio diverse amministrazioni pubbliche chiedendo il risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione dei medici specializzandi. In particolare, deduceva di avere frequentato, tra il 1985 e il 1990, una scuola di specializzazione in "Chirurgia d'urgenza e Pronto Soccorso" senza percepire alcuna retribuzione. In primo e secondo grado la domanda era stata accolta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul presupposto che una normativa ministeriale successiva avesse equiparato quella specializzazione a una prevista dalle direttive europee. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle direttive CEE richiamate, della normativa interna di recepimento, degli artt. 117 Cost. e 1218 c.c., sostenendo che la specializzazione frequentata non rientrava tra quelle incluse negli elenchi direttivi e che i decreti ministeriali successivi, non retroattivi, erano irrilevanti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'inclusione della specializzazione negli elenchi direttivi, oppure la sua concreta equipollenza a quelle previste in almeno due Stati membri, costituisce fatto costitutivo del diritto all'indennizzo e deve essere specificamente allegato e provato; nel caso di specie tale verifica non era stata correttamente compiuta e non poteva attribuirsi rilievo decisivo al d.m. 30 gennaio 1998, successivo ai fatti. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del medico, compensando integralmente le spese dei gradi di merito e ponendo a carico del soccombente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Violazione e falsa applicazione
È stato il parametro processuale formale del motivo di ricorso, fondato sulla dedotta errata applicazione di norme sostanziali e comunitarie da parte della corte territoriale.
Ha costituito la base della trattazione in adunanza camerale.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza e deciso nel merito rigettando la domanda originaria.
art. 117 Cost.
È stato evocato dal ricorrente quale parametro della responsabilità dello Stato per mancata attuazione delle direttive comunitarie.
È stato evocato dal ricorrente quale base della responsabilità risarcitoria per inadempimento degli obblighi derivanti dal recepimento delle direttive.
Richiamato nel primo grado per la decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata.
direttiva 75/362/CEE
La Corte ha ribadito che il diritto all'indennizzo presuppone che la specializzazione rientri tra quelle contemplate o sia equipollente in concreto a quelle previste.
direttiva 75/363/CEE
Richiamata unitamente alle altre direttive in materia di formazione e remunerazione dei medici specializzandi.
direttiva 82/76/CEE
Considerata la direttiva che imponeva l'adeguata remunerazione e la cui tardiva attuazione è posta a base della domanda risarcitoria.
direttiva 93/16/CEE
Richiamata nel motivo come normativa successiva nel medesimo settore.
Richiamata nel motivo come normativa interna coinvolta nel tema del tardivo recepimento.
d.m. 30 gennaio 1998
La Corte ne ha escluso la rilevanza retroattiva ai fini del riconoscimento del diritto al compenso, trattandosi di atto successivo e adottato per fini diversi.
Massime di principio
- Nei giudizi per il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi, l'inclusione della specifica scuola di specializzazione negli elenchi direttivi o la sua equipollenza sostanziale a quelle previste è un fatto costitutivo del diritto e deve essere allegato e, se contestato o necessario, provato dall'attore.
- La verifica della sussistenza del fatto costitutivo va effettuata dal giudice anche d'ufficio sulla base delle allegazioni e prove acquisite, senza necessità di una specifica eccezione del convenuto.
- L'equipollenza non può essere desunta in modo automatico da decreti ministeriali successivi e non retroattivi; occorre un accertamento in concreto della coincidenza sostanziale del percorso formativo con una specializzazione prevista dalle direttive o riconosciuta in almeno due Stati membri.
- Il mero ampliamento successivo del novero delle specializzazioni equivalenti, operato da fonti interne per finalità organizzative diverse, non integra di per sé un illecito comunitario e non basta a fondare il diritto al risarcimento per periodi anteriori.
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