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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27979/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. I motivi, anche nei successivi motivi nuovi, investivano: la mancata applicazione dell'art. 47 c.p. e l'asserito errore scusabile in relazione all'art. 76 d.P.R. 115/2002; l'illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, con dedotta mancanza di prova del dolo generico; l'omessa valutazione delle variazioni reddituali intervenute nell'anno 2018; l'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la contestazione della misura dell'aggravante e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti o equivalenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i cinque motivi proposti fossero, nella sostanza, ripetitivi di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d'appello; ha inoltre osservato che il primo motivo non era stato dedotto in precedenza e che, quanto al terzo motivo, non emergeva il denunciato difetto di motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma incriminatrice oggetto della conferma di condanna in appello; la Corte non ne ridefinisce gli elementi, ma prende atto della correttezza della motivazione di merito nel respingere le censure difensive.

  • art. 47 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'errore scusabile; la Corte non accoglie la doglianza e la considera inammissibile perché non proposta nei gradi precedenti o comunque riproduttiva di censure già esaminate.

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    Norma invocata per contestare il rapporto tra requisiti reddituali e beneficio richiesto; la Corte ritiene la censura già scrutinata e correttamente disattesa in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato per chiedere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la censura è dichiarata inammissibile perché reiterativa di questioni già trattate.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese in appello, salvo la deduzione di specifici vizi effettivamente nuovi e decisivi.
  • La deduzione di errori di diritto o di vizi motivazionali deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La questione dell'errore scusabile, quando non tempestivamente proposta nei gradi di merito o priva di specifica novità, non può essere utilmente introdotta per la prima volta in cassazione.
  • La censura relativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere supportata da un effettivo vizio della decisione impugnata; la mera riproposizione di temi già affrontati non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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