Cassazione Civile, Ordinanza n. 02575/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite origina da un giudizio in cui il Tribunale di Bologna aveva deciso la controversia tra una parte privata e un condominio; in appello la Corte di Bologna aveva accolto parzialmente il gravame, regolando complessivamente le spese e ponendole per un quinto a carico della ricorrente e per il resto a suo carico. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sola regolazione delle spese, deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese sarebbe possibile solo in caso di soccombenza reciproca derivante da contrapposte domande e che non vi rientrerebbe la mera richiesta di rigetto. Ha inoltre depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla compensazione delle spese non fosse scrutinabile nel merito, perché il giudice di appello aveva compiuto una valutazione globale dell’esito della lite e della soccombenza virtuale, evidenziando che le pretese originarie della parte attrice erano fondate ma solo per una superficie inferiore a quella richiesta. Secondo la Corte, tale apprezzamento è coerente con l’art. 92, comma 2, c.p.c. e non viola il principio secondo cui solo la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata a rifondere al condominio le spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto l’ulteriore importo per il contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sulle spese di lite; la Corte ribadisce che la regolazione delle spese va letta insieme all’art. 92 c.p.c. e al principio della soccombenza
consente la compensazione totale o parziale delle spese nei casi riconosciuti dal giudice di merito; la valutazione è discrezionale e non sindacabile in cassazione se logicamente motivata
norma invocata come parametro del ricorso per denunciata violazione di legge processuale
richiamato per il deposito della memoria
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo
la soccombenza reciproca può derivare da pluralità di domande contrapposte accolte/rigettate o dall’accoglimento parziale della domanda, anche solo quantitativo
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il controllo di legittimità è limitato a verificare che la parte totalmente vittoriosa non sia stata indebitamente gravata delle spese; la valutazione del giudice di merito sulla compensazione totale o parziale resta discrezionale, purché sorretta da motivazione non illogica.
- La soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione delle spese, può derivare sia dal cumulo di domande contrapposte accolte e rigettate tra le stesse parti, sia dall’accoglimento solo parziale di un’unica domanda, anche quando la riduzione sia meramente quantitativa.
- La semplice riduzione dell’importo domandato non esclude, di per sé, la possibilità di compensazione parziale delle spese, perché il giudice può valorizzare l’esito complessivo della lite e la soccombenza virtuale.
- La censura in cassazione contro la regolazione delle spese è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito sull’opportunità della compensazione, ove il giudice d’appello abbia applicato correttamente i criteri di legge.
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