Cassazione Civile, Ordinanza n. 23014/2021 del 17/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente protezione internazionale aveva visto respinte dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello di Venezia le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. In fatto, aveva dichiarato di essere fuggito dal Ghana perché temeva di essere incarcerato, in quanto ingiustamente accusato di omicidio. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la nullità della sentenza per omessa e contraddittoria motivazione e la violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007: ha sostenuto che la Corte territoriale non avesse applicato i criteri legali di valutazione della credibilità, non avesse svolto adeguata istruttoria officiosa (anche sulla presunta corruzione della polizia nel Paese d'origine) e avesse valorizzato contraddizioni e incongruenze che, a suo dire, non sussistevano, tra cui quella relativa alla scarcerazione dopo il pagamento di una cauzione da parte del nonno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo adeguato e comunque superiore al minimo costituzionale il giudizio di inattendibilità del narrato, avendo esaminato tutti i fatti allegati, compreso quello della cauzione pagata dal nonno. Ha inoltre affermato che la verifica di credibilità ex art. 3, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione al di fuori dei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Infine, una volta ritenuta inattendibile la vicenda posta a base del rischio di danno grave ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007, non sussisteva neppure il dovere di cooperazione istruttoria officiosa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva del Ministero; è stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio di motivazione omessa e omesso esame di fatti decisivi
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi previsti dalla norma; non è consentita una nuova valutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale.
Il giudice deve valutare le dichiarazioni del richiedente non solo per coerenza interna ed esterna, ma anche secondo canoni di ragionevolezza e credibilità razionale della vicenda narrata.
art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007
Se la vicenda posta a base del rischio di danno grave è ritenuta inattendibile, non si attiva il dovere di cooperazione istruttoria officiosa ai fini della protezione sussidiaria.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indica il rito camerale applicato in cassazione.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla protezione internazionale, la credibilità del racconto del richiedente è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato, non potendo la Corte di legittimità sostituire la propria valutazione a quella del giudice del merito.
- La valutazione di credibilità ex art. 3 d.lgs. n. 251/2007 richiede non solo coerenza interna ed esterna del racconto, ma anche una verifica di plausibilità razionale secondo comuni canoni di ragionevolezza e criteri presuntivi generali.
- Quando il giudice di merito ha motivatamente ritenuto inattendibile la vicenda posta a base del rischio di danno grave, non sorge il dovere di cooperazione istruttoria officiosa sulle condizioni del Paese d'origine ai fini della protezione sussidiaria.
- La critica che miri a rimettere in discussione la lettura degli elementi istruttori e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito è inammissibile in cassazione se si risolve in una richiesta di nuovo esame del merito.
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