Cassazione Penale, Sentenza n. 22983/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per vizio di motivazione: si denunciava il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del processo e reati già giudicati. La difesa sosteneva che, benché non fossero prodotte le copie delle pronunce pregresse, gli estremi risultavano dal certificato del casellario e dagli elementi richiamati nei motivi di appello, e invocava orientamenti giurisprudenziali contrari alla decisione della Corte distrettuale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di cassazione ha riaffermato il principio consolidato secondo cui chi chiede il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati deve produrre copia delle sentenze pregresse: non è possibile limitarsi ad indicarne gli estremi né applicare per analogia l'art. 186 disp. att. c.p.p. (norma prevista per la fase esecutiva). Per l'inammissibilità evidente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa al reato contestato (qui: reato continuato) che costituisce il fatto-reato oggetto del giudizio di merito
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla esposizione del motivo di ricorso; il motivo è stato presentato nei limiti di tale disposizione
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Norma prevista per la fase esecutiva che consente acquisizione d'ufficio di documenti esecutivi; la Corte ha escluso la sua applicazione per analogia nella fase di cognizione, affermando l'onere della parte di produrre copia delle sentenze pregresse
Prevede l'addebito delle spese processuali e sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norma che ha autorizzato la presentazione di una requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione; indicata nel fascicolo processuale
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati il soggetto ha l'onere di produrre copia delle sentenze pregresse: non è sufficiente indicarne gli estremi o richiamarle nel certificato del casellario.
- L'art. 186 disp. att. c.p.p. è applicabile alla sola fase esecutiva; non può essere usata per giustificare l'acquisizione d'ufficio di sentenze nel giudizio di cognizione.
- Se un ricorso è manifestamente infondato la Corte può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni (art. 616 c.p.p.), con possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
- Le doglianze di motivazione devono essere sorrette da documentazione probatoria quando il riconoscimento di effetti giuridici (come la continuazione) dipende da decisioni giudiziali pregresse.
- È prudente per la difesa, in sede di appello o ricorso, depositare le copie integrali delle pronunce invocate o, se non disponibili, spiegare e allegare i mezzi di prova che consentano l'acquisizione delle stesse in modo formale e tempestivo.
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