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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37513/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui un ente previdenziale privato ma con funzione pubblicistica ha chiesto a un concessionario della riscossione il pagamento di somme corrispondenti a contributi iscritti a ruolo e non riscossi negli anni 1997-1999. L'ente sosteneva che, secondo la disciplina previgente del sistema del "non riscosso come riscosso", il concessionario dovesse riversare anche le somme non ancora recuperate, salvo discarico, e che la mancata trasmissione nei termini delle comunicazioni di inesigibilità comportasse la perdita del diritto al discarico e quindi il sorgere del credito dell'ente. In appello, la controparte aveva ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo per applicazione della legge di stabilità 2013. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul mandato e sull'inadempimento, sostenendo che il rapporto con il concessionario fosse di natura privatistica e non soggetto alla legge di stabilità 2012; 2) violazione degli artt. 42 Cost., 834 c.c. e 6 CEDU, con questione di legittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta per asserita espropriazione senza indennizzo dei crediti; 3) violazione della normativa di settore sul discarico, assumendo che il concessionario non avesse provato l'invio delle comunicazioni di inesigibilità e che restasse comunque operante l'obbligo di rendicontazione discendente dal mandato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la legge n. 228 del 2012, per i ruoli consegnati e resi esecutivi anteriormente al 31 dicembre 1999, esclude l'applicabilità della procedura di discarico per inesigibilità prevista dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, comprese le comunicazioni di inesigibilità, senza distinguere tra crediti già trattati e crediti ancora pendenti. Ha quindi confermato la correttezza della decisione d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo, osservando che il presupposto della pretesa creditoria dell'ente, fondato sull'omesso invio della comunicazione di inesigibilità, era venuto meno per effetto della disciplina sopravvenuta. Tuttavia, nel dispositivo la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1703 ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per qualificare il rapporto con il concessionario come mandato di diritto privato; la Corte ha escluso che tale qualificazione impedisca l'applicazione della disciplina speciale sopravvenuta sulla riscossione.

  • artt. 1176 e 1218 c.c.

    Invocati dalla ricorrente per prospettare un inadempimento del concessionario; la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale abbia escluso il presupposto della pretesa basata sul mancato discarico.

  • artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999

    La Corte ha affermato che, per i ruoli anteriori al 31 dicembre 1999, tali norme non si applicano per effetto dell'art. 1, commi 527-529, della legge n. 228/2012, con eliminazione del discarico per inesigibilità e dell'obbligo di comunicazione.

  • art. 18 l. n. 576/1980

    Riconosce alla Cassa forense la facoltà di riscuotere i contributi mediante ruoli esecutivi secondo la disciplina della riscossione delle imposte dirette.

  • d.P.R. n. 43/1988

    È richiamato come fonte del previgente sistema del "non riscosso come riscosso" per la riscossione dei contributi della Cassa forense.

  • d.lgs. n. 37/1999

    Indicata come normativa che ha fatto venir meno il meccanismo del "non riscosso come riscosso".

  • art. 1, commi 527, 528, 529 e 530, l. n. 228/2012

    Norma decisiva: per i ruoli consegnati e resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999 prevede annullamento automatico dei crediti fino a 2.000 euro, disciplina speciale per gli altri crediti e non applicabilità degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999.

  • art. 42 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata: la disciplina di riscossione e di abbandono dei ruoli risalenti non integra espropriazione illegittima dei crediti.

  • art. 834 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'espropriazione senza indennizzo; la Corte non ha accolto tale impostazione.

  • art. 6 CEDU

    La Corte ha escluso che il riassetto normativo integri un'indebita ingerenza nella gestione del contenzioso o violi la garanzia convenzionale.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione alla censura CEDU; la Corte, seguendo la giurisprudenza richiamata, ha escluso la violazione della norma interposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ha fondato il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • Per i ruoli consegnati e resi esecutivi anteriormente al 31 dicembre 1999, la legge n. 228/2012 esclude l'applicazione della procedura di discarico per inesigibilità prevista dagli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999, con conseguente irrilevanza dell'omesso invio della comunicazione di inesigibilità quale fatto costitutivo della pretesa dell'ente creditore.
  • La qualificazione privatistica del rapporto tra ente previdenziale privatizzato e agente della riscossione non impedisce l'applicazione della disciplina speciale sopravvenuta dettata dal legislatore per il riassetto della riscossione dei ruoli risalenti.
  • La scelta legislativa di eliminare o limitare la riscossione di crediti molto datati, anche di enti previdenziali privatizzati, è espressione di un bilanciamento non irragionevole tra costi della riscossione ed effettiva esigibilità del credito, e non integra di per sé espropriazione illegittima o violazione dell'art. 6 CEDU.
  • Quando una censura di inadempimento del concessionario si fonda sul mancato compimento di adempimenti la cui operatività è stata soppressa dalla normativa sopravvenuta, viene meno il presupposto stesso della pretesa creditoria.
  • In sede di legittimità, il rigetto delle censure fondate su una disciplina ormai superata può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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