Cassazione Penale, Sentenza n. 8666/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del Gip (28/06/2022) con cui era stata disposta la custodia in carcere per il reato di rapina in concorso (artt. 110, 628 c.p.). Il ricorrente deduce tre censure: 1) vizio della motivazione e insussistenza della violenza qualificante, trattandosi di furto con destrezza; 2) mancata valutazione dell'irrilevanza probatoria di altro soggetto (Royas) e errata imputazione di responsabilità collettiva; 3) proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare, essendo il ricorrente giovane e incensurato e non sussistendo esigenze cautelari tali da giustificare il carcere.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, generico e non consentito. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione ampia, logica e persuasiva circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, avendo ricostruito condotte violente (spinTE e pressioni) idonee a impedire la reazione della vittima e l'organizzazione del gruppo. La Corte ha inoltre ricordato che in sede di legittimità non è consentito riesaminare i fatti o rivalutare le prove già valutate dal giudice di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Articolo richiamato per configurare la partecipazione in concorso; la Corte accetta la ricostruzione del Tribunale che attribuisce ruoli distinti agli partecipanti nell'esecuzione del reato.
art. 628, commi primo e terzo, n.1 e 3-ter, cod. pen.
Norma penalistica della rapina richiamata: la Corte condivide la valutazione del giudice di merito secondo cui le spinte e le pressioni sulle vittime costituiscono violenza idonea a integrare la rapina e giustificare la misura cautelare.
Riferimento ai criteri di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari; la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato tali criteri e motivato per la necessità della custodia in carcere.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sul pericolo di reiterazione; la Corte conferma che il pericolo può essere desunto dalle modalità concrete della condotta e dai collegamenti con l'ambiente criminale, anche in assenza di precedenti penali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto il richiamo ai limiti motivazionali per la cassazione: la Corte osserva che il ricorso non contesta puntualmente la violazione di legge ma propone una diversa valutazione dei fatti, cioè una censura non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Cassazione verifica la coerenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non potendo sostituirsi nella rivalutazione dei fatti o delle prove già esaminate.
- La qualifica di rapina può essere ritenuta anche quando la violenza consista in spinTE, pressioni o condotte che impediscono la reazione della vittima: tali condotte costituiscono la violenza qualificante richiesta dall'art. 628 c.p.
- La custodia in carcere può essere disposta anche per soggetti formalmente incensurati se la dinamica, l'organizzazione dell'azione e i ruoli attribuiti indicano un concreto pericolo di reiterazione o la non adeguatezza di misure meno afflittive.
- Le censure generiche o che prospettano semplicemente una diversa interpretazione dei fatti sono normalmente inammissibili in Cassazione quando il giudice di merito ha fornito motivazione logica e non contraddittoria.
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) può essere desunto da comportamenti concreti e da collegamenti ambientali anche in assenza di precedenti penali accertati.
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