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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33913/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio la Regione per ottenere il pagamento di euro 500,00 asseritamente dovuti per il mese di giugno 2009 a titolo di borsa formativa mensile, nell'ambito del progetto I.So.La. In via subordinata aveva chiesto anche l'indennizzo da arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, ma la Regione aveva proposto appello deducendo, tra l'altro, la prescrizione quinquennale. Nel giudizio di appello la controparte aveva eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, perché la sentenza di primo grado era stata notificata al procuratore costituito il 24 aprile 2018 e l'appello era stato notificato solo il 4 luglio 2018, oltre il termine di trenta giorni. Il Tribunale aveva accolto l'appello senza pronunciarsi sull'eccezione di decadenza. Con il ricorso per cassazione si denunciava, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 325, 326, 327 e 339 c.p.c., sostenendo che il gravame fosse tardivo per essere stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: dagli atti risultava che la sentenza di primo grado era stata notificata il 24 aprile 2018 e che l'appello era stato notificato il 4 luglio 2018, dunque oltre il termine breve di 30 giorni. Ha quindi accolto il ricorso, cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la tardività dell'appello, non rilevata dal Tribunale, impediva la prosecuzione del processo. Ha inoltre condannato la Regione al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    richiamato come domanda subordinata di arricchimento senza causa nel giudizio di merito; non è oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma evocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge processuale.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato in tema di termine breve per impugnare decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato in tema di decorrenza e computo del termine breve di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato come parametro sulla tempestività dell'impugnazione.

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato per il regime dell'appello e dei limiti di impugnazione.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    utilizzato per cassare senza rinvio la sentenza quando la tardività dell'appello è ostativa alla prosecuzione del processo.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado sia stata notificata alla parte costituita, l'appello deve essere proposto nel termine breve previsto dalla legge; la notificazione dell'impugnazione oltre tale termine determina la tardività del gravame.
  • La tardività dell'appello, ove emerga dagli atti e sia ostativa alla prosecuzione del giudizio, impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, poiché manca un valido presupposto per l'esame del merito.
  • Se il giudice di merito omette di rilevare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine breve, la parte interessata può far valere in cassazione il vizio di violazione delle norme sul termine di impugnazione.
  • L'esistenza di una questione di merito sulla pretesa creditoria resta assorbita quando l'impugnazione sia dichiarata inutilizzabile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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