Cassazione Penale, Sentenza n. 3503/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 11/10/2021. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione degli artt. 601 e 161 c.p.p. per mancata effettiva conoscenza del giudizio d'appello a causa di notifiche eseguite presso il difensore d'ufficio anziché presso il difensore di fiducia, il quale si era nel frattempo cancellato dall'albo; (ii) violazione di legge e motivazione apparente riguardo alla valutazione della titolarità/legittimo possesso della merce e alla consapevolezza della falsità dei beni sequestrati (le fatture prodotte sarebbero state sufficienti a provare l'acquisto); (iii) violazione dell'art. 133 c.p. e motivazione apparente nella determinazione della pena, contestando l'adequatezza della motivazione sulla misura sanzionatoria.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Motivi principali della decisione di legittimità: (1) la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio producono una presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato; l'elezione di domicilio rimane valida anche se il difensore si sia successivamente cancellato dall'albo; (2) la notifica presso il difensore di ufficio, diversa dal domicilio eletto, costituisce nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., sanabile e dunque deducibile tempestivamente davanti al giudice di merito; il ricorrente non ha eccepito tale nullità in appello, per cui non può sollevarla in cassazione; (3) quanto alla valutazione probatoria, la Corte territoriale ha motivato che le fatture erano generiche e non riferibili ai beni sequestrati e ha rilevato indizi di mala fede del ricorrente (prezzi molto bassi per merce di marchi prestigiosi), fornendo risposta congrua alle deduzioni difensive; (4) la determinazione della pena è adeguatamente motivata richiamando la gravità del fatto e la qualità del soggetto (titolare di negozio in area centrale), e non richiedeva una motivazione più puntuale essendo la pena non superiore alla misura media; (5) per l'inammissibilità del ricorso si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In precedenza la Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 474 c.p. e aveva ridotto la pena per il reato di cui all'art. 648 c.p. a 6 mesi e 600 euro di multa.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata in relazione al reato per cui la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione; qui citata per identificare il capo d'imputazione estinto
Norma sostanziale relativa al ricettazione/reato per il quale è stata irrogata la pena (ridotta in sede d'appello); la Cassazione valuta le censure relative alla prova e alla pena
Norma processuale relativa alle notificazioni e alla vocatio in iudicium; invocata dal ricorrente per contestare la validità della notifica effettuata presso difensore diverso dall'eletto domicilio
Norma che disciplina la nomina del difensore d'ufficio; richiamata nel contesto delle notifiche ricevute dal difensore d'ufficio invece che dal difensore di fiducia
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che definisce le nullità di atti processuali; la Corte qualifica la notifica al difensore di ufficio come nullità generale a regime intermedio, sanabile se non tempestivamente dedotta
art. 184, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamata quale meccanismo di sanatoria speciale delle nullità sofferte nelle notifiche, applicabile se la nullità non è tempestivamente dedotta
Riferimento alle sanatorie generali applicabili agli atti viziati, menzionate nella valutazione della rilevabilità delle nullità
Richiamata in relazione alle regole di deducibilità delle eccezioni processuali
Richiamata in relazione ai termini di rilevabilità delle nullità processuali
Norma che fissa i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente richiamando l'elemento prevalente (gravità del fatto e qualità del soggetto)
Norma che consente la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie per i ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia produce una presunzione di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e rimane efficace anche se il difensore si cancella dall'albo; l'imputato ha l'onere di mantenere contatti informativi col difensore.
- La notifica effettuata in luogo diverso da quello eletto (es. presso difensore d'ufficio) costituisce una nullità generale a regime intermedio, sanabile: deve essere tempestivamente dedotta in sede di merito oppure può considerarsi sanata; non può essere sollevata per la prima volta in cassazione.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti o la valutazione delle prove in mancanza di specificità e confronto argomentato con la motivazione impugnata; il ricorso deve indicare criticamente le ragioni per cui la motivazione del giudice di merito sarebbe insufficiente o illogica.
- Per la determinazione della pena, se la misura è nella media edittale non è sempre necessaria una motivazione puntuale su ogni elemento: è sufficiente indicare l'elemento prevalente (es. gravità del fatto, qualità del soggetto) applicando i criteri dell'art. 133 c.p.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; le eccezioni processuali devono essere tempestivamente sollevate per non perdere la possibilità di impugnarle
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