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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3503/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 11/10/2021. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione degli artt. 601 e 161 c.p.p. per mancata effettiva conoscenza del giudizio d'appello a causa di notifiche eseguite presso il difensore d'ufficio anziché presso il difensore di fiducia, il quale si era nel frattempo cancellato dall'albo; (ii) violazione di legge e motivazione apparente riguardo alla valutazione della titolarità/legittimo possesso della merce e alla consapevolezza della falsità dei beni sequestrati (le fatture prodotte sarebbero state sufficienti a provare l'acquisto); (iii) violazione dell'art. 133 c.p. e motivazione apparente nella determinazione della pena, contestando l'adequatezza della motivazione sulla misura sanzionatoria.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Motivi principali della decisione di legittimità: (1) la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio producono una presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato; l'elezione di domicilio rimane valida anche se il difensore si sia successivamente cancellato dall'albo; (2) la notifica presso il difensore di ufficio, diversa dal domicilio eletto, costituisce nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., sanabile e dunque deducibile tempestivamente davanti al giudice di merito; il ricorrente non ha eccepito tale nullità in appello, per cui non può sollevarla in cassazione; (3) quanto alla valutazione probatoria, la Corte territoriale ha motivato che le fatture erano generiche e non riferibili ai beni sequestrati e ha rilevato indizi di mala fede del ricorrente (prezzi molto bassi per merce di marchi prestigiosi), fornendo risposta congrua alle deduzioni difensive; (4) la determinazione della pena è adeguatamente motivata richiamando la gravità del fatto e la qualità del soggetto (titolare di negozio in area centrale), e non richiedeva una motivazione più puntuale essendo la pena non superiore alla misura media; (5) per l'inammissibilità del ricorso si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In precedenza la Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 474 c.p. e aveva ridotto la pena per il reato di cui all'art. 648 c.p. a 6 mesi e 600 euro di multa.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata in relazione al reato per cui la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione; qui citata per identificare il capo d'imputazione estinto

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al ricettazione/reato per il quale è stata irrogata la pena (ridotta in sede d'appello); la Cassazione valuta le censure relative alla prova e alla pena

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma processuale relativa alle notificazioni e alla vocatio in iudicium; invocata dal ricorrente per contestare la validità della notifica effettuata presso difensore diverso dall'eletto domicilio

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la nomina del difensore d'ufficio; richiamata nel contesto delle notifiche ricevute dal difensore d'ufficio invece che dal difensore di fiducia

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che definisce le nullità di atti processuali; la Corte qualifica la notifica al difensore di ufficio come nullità generale a regime intermedio, sanabile se non tempestivamente dedotta

  • art. 184, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata quale meccanismo di sanatoria speciale delle nullità sofferte nelle notifiche, applicabile se la nullità non è tempestivamente dedotta

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Riferimento alle sanatorie generali applicabili agli atti viziati, menzionate nella valutazione della rilevabilità delle nullità

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle regole di deducibilità delle eccezioni processuali

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai termini di rilevabilità delle nullità processuali

  • art. 133 cod. pen.

    Norma che fissa i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente richiamando l'elemento prevalente (gravità del fatto e qualità del soggetto)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie per i ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia produce una presunzione di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e rimane efficace anche se il difensore si cancella dall'albo; l'imputato ha l'onere di mantenere contatti informativi col difensore.
  • La notifica effettuata in luogo diverso da quello eletto (es. presso difensore d'ufficio) costituisce una nullità generale a regime intermedio, sanabile: deve essere tempestivamente dedotta in sede di merito oppure può considerarsi sanata; non può essere sollevata per la prima volta in cassazione.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti o la valutazione delle prove in mancanza di specificità e confronto argomentato con la motivazione impugnata; il ricorso deve indicare criticamente le ragioni per cui la motivazione del giudice di merito sarebbe insufficiente o illogica.
  • Per la determinazione della pena, se la misura è nella media edittale non è sempre necessaria una motivazione puntuale su ogni elemento: è sufficiente indicare l'elemento prevalente (es. gravità del fatto, qualità del soggetto) applicando i criteri dell'art. 133 c.p.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; le eccezioni processuali devono essere tempestivamente sollevate per non perdere la possibilità di impugnarle

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