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Ordinanza

Ordinanza n. 1880/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, emesso in data 11.02.2026 dal Questore di Caserta –Prot.N.19 e notificato, a mezzo pec, al difensore del ricorrente, in data 17 aprile 2026; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202604034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo adottato dal Questore di Caserta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego risultava fondato su un giudizio di pericolosità sociale collegato a condotte delittuose ascritte al ricorrente. In sede cautelare il TAR ha rilevato la necessità di verificare se tale giudizio fosse stato formulato mediante una valutazione concreta e attuale dell'idoneità delle condotte a rappresentare una minaccia per la convivenza civile e se l'Amministrazione avesse adeguatamente bilanciato le esigenze di ordine pubblico con gli interessi del ricorrente e del figlio minore, regolarmente frequentante un istituto scolastico in Italia. È stata inoltre evidenziata la possibile omessa considerazione della durata del soggiorno, dei legami familiari, dell'attività lavorativa, dei redditi, dei legami con il Paese d'origine e del superiore interesse del minore. Il provvedimento impugnato non esplicitava una valutazione circa il carattere recessivo del diritto all'unità familiare rispetto alle esigenze di ordine pubblico, né dava conto della pregnanza dei legami familiari del ricorrente, convivente in Italia con un figlio minore.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego. All'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto necessario che l'Amministrazione rivalutasse i presupposti del provvedimento, in particolare la concreta pericolosità sociale del ricorrente e il bilanciamento tra tutela dell'ordine pubblico, diritto all'unità familiare e superiore interesse del minore. La rivalutazione dovrà considerare l'effettiva intensità dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo, la durata del soggiorno, i legami familiari, l'attività lavorativa e i redditi, i rapporti con il Paese d'origine e le conseguenze dell'eventuale allontanamento del genitore. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il merito è stato fissato per l'8 giugno 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo; la domanda è stata accolta mediante sospensione dell'efficacia del diniego.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Impone di valutare, nell'esame del rinnovo del permesso di soggiorno, la durata del soggiorno, i legami familiari, l'attività lavorativa, l'idoneità dei redditi e i legami con il Paese d'origine, nell'ambito del bilanciamento con le esigenze di ordine pubblico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento del diniego o del mancato rinnovo di un permesso di soggiorno costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e deve fondarsi su una valutazione concreta dell'idoneità delle condotte ascritte allo straniero a rappresentare una minaccia attuale alla ordinata e pacifica convivenza civile.
  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, le esigenze di tutela dell'ordine pubblico devono essere bilanciate con gli interessi individuali e familiari dello straniero secondo i criteri indicati dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, considerando in concreto durata del soggiorno, legami familiari, attività lavorativa, redditi, legami con il Paese d'origine e intensità dell'inserimento sociale.
  • Il provvedimento che nega il rinnovo del permesso di soggiorno deve esplicitare la ponderazione tra le esigenze di ordine pubblico e il diritto all'unità familiare, soprattutto quando lo straniero conviva in Italia con un figlio minore.
  • Nella valutazione della legittimità del diniego di soggiorno deve essere considerato il superiore interesse del minore, anche in relazione alle conseguenze che l'allontanamento del genitore dal territorio nazionale può produrre sulla sua situazione familiare e personale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamentoDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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