Cassazione Civile, Ordinanza n. 31840/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2008, l'Amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente un maggior reddito ai fini IRPEF, fondandosi anche sul possesso di beni mobili registrati, tra cui autoveicoli e motoveicoli. Il contribuente aveva impugnato l'atto; il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, mentre la commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello e ridotto il reddito accertato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la CTR aveva indicato in motivazione una riduzione del reddito derivante dai beni mobili registrati a euro 30.000,00, ma nel dispositivo aveva quantificato il reddito in euro 42.142,56 senza spiegazione; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, in tema di redditometro, gli indici e coefficienti previsti dai decreti ministeriali attuativi vincolano l'Ufficio e il giudice, trattandosi di presunzione legale relativa, sicché il giudice non può ridurre autonomamente i coefficienti o il valore presuntivo dei beni, ma deve limitarsi a valutare la prova contraria offerta dal contribuente sulla non imponibilità o diversa provenienza delle somme.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso, rilevando che la CTR aveva formulato un dispositivo non coerente con la motivazione e che tale discrasia non era un mero errore materiale, ma un errore di giudizio censurabile in cassazione. Inoltre, ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente rideterminato in via autonoma i coefficienti del redditometro, anziché verificare analiticamente le prove contrarie eventualmente offerte dal contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o per contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare la violazione o falsa applicazione della norma sostanziale richiamata in tema di accertamento sintetico.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente come base normativa dell'accertamento sintetico; la Corte ne tratta il rapporto con il metodo redditometrico e con la presunzione legale relativa.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nel testo ratione temporis disciplina l'accertamento sintetico del reddito e il redditometro, fondato su elementi e circostanze di fatto indice di capacità contributiva, con possibilità per il contribuente di fornire prova contraria documentale.
la correzione ex art. 287 è richiamata come rimedio per i soli errori materiali di calcolo, non per gli errori di giudizio o per le incongruenze non riconducibili a presupposti numerici certi.
Massime di principio
- Nel reddito determinato con il redditometro, gli indici di capacità contributiva e i coefficienti previsti dalle fonti normative non possono essere liberamente ridotti o disapplicati dal giudice in base a una valutazione equitativa della situazione concreta; il giudice deve invece verificare se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea a superare la presunzione.
- L'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 integra una presunzione legale relativa: una volta accertati gli elementi indice, spetta al contribuente dimostrare documentalmente che il maggior reddito non esiste o esiste in misura inferiore, potendo anche provare la provenienza non reddituale o esente delle somme utilizzate.
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto un accertamento sintetico, il giudice deve esaminare in modo analitico la prova contraria prodotta dal contribuente e non può limitarsi a valutazioni sommarie o a una rideterminazione autonoma della capacità contributiva.
- La discrasia tra motivazione e dispositivo che conduca a una quantificazione non spiegata del reddito accertato non integra un semplice errore materiale quando manchino presupposti numerici certi; in tal caso si configura un errore di giudizio censurabile in cassazione.
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