Sentenza n. 1039/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale del 3 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (società resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale e l'accertamento del diritto all'ostensione, con conseguente condanna della resistente all'esibizione degli atti ai sensi dell'art. 116 c.p.a. La richiesta riguardava, in particolare, le schede individuali di valutazione relative all'attribuzione del premio variabile di posizione per le annualità dal 2021 al 2025, nonché la documentazione concernente i criteri utilizzati per la determinazione delle fasce di riferimento. Dopo avere ricevuto documentazione che riteneva formata successivamente e non coincidente con gli atti originari, il ricorrente ha reiterato la richiesta, domandando l'esibizione delle versioni originali corredate degli elementi attestanti la datazione e, in subordine, una formale attestazione dell'inesistenza o indisponibilità degli atti. Non avendo ricevuto riscontro entro il termine previsto dall'art. 25 l. 241/1990, ha impugnato il silenzio. Il ricorso è stato depositato presso la Segreteria del Tribunale, ma non notificato all'amministrazione resistente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riconosciuto che, nelle controversie in materia di accesso, gli artt. 23 e 116, comma 1, c.p.a. consentono alla parte di stare in giudizio personalmente; tale facoltà non esonera però dall'osservanza delle forme processuali necessarie per la rituale instaurazione del contraddittorio. Poiché il ricorso era stato soltanto depositato e non notificato alla resistente, sono stati violati gli artt. 41 e 45 c.p.a. L'omessa notificazione dell'atto introduttivo ha impedito il perfezionamento del rapporto processuale e determinato l'inammissibilità della domanda, senza esame del diritto di accesso nel merito. Nulla sulle spese, poiché la resistente non si è costituita.
Norme richiamate
Consente alla parte di stare in giudizio personalmente nelle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi, senza escludere l'obbligo di rispettare le forme processuali.
Disciplina il rito in materia di accesso e, in combinato disposto con l'art. 23 c.p.a., ammette la difesa personale della parte, ferma la necessità della notificazione del ricorso.
Richiede la notificazione del ricorso ai fini della rituale instaurazione del giudizio; la sua violazione, in caso di omessa notificazione, impedisce il perfezionamento del rapporto processuale.
Rileva, unitamente all'art. 41 c.p.a., quale disposizione sulle formalità di notificazione e deposito del ricorso; l'omessa notificazione all'amministrazione resistente comporta l'inammissibilità.
È indicato quale fondamento del termine decorso il quale, in assenza di riscontro sull'istanza di accesso, si sarebbe formato il silenzio-rigetto; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La facoltà di stare in giudizio personalmente nelle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi non esonera la parte dall'obbligo di notificare il ricorso all'amministrazione resistente secondo le forme previste dal codice del processo amministrativo.
- L'omessa notificazione del ricorso in materia di accesso all'amministrazione resistente, anche quando il ricorso sia stato depositato presso la segreteria del TAR, impedisce il perfezionamento del rapporto processuale e determina l'inammissibilità della domanda.
- In presenza di omessa notificazione dell'atto introduttivo, il giudice non procede all'esame nel merito della sussistenza del diritto di accesso né della legittimità del silenzio-diniego.
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