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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23763/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

A seguito dell'ordinanza del 12 febbraio 2026, con cui il Tribunale di Agrigento, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena in precedenza concessa al condannato per la commissione, entro il quinquennio, di un ulteriore delitto già oggetto di irrevocabile condanna, la difesa presentava il 27 febbraio 2026 un atto qualificato espressamente come incidente di esecuzione. Con tale istanza si chiedeva, in sostanza, di regolare l'esecuzione della pena detentiva breve derivante dalla revoca del beneficio mediante l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p.; in via subordinata, si prospettava questione di legittimità costituzionale dell'art. 20-bis c.p. per asserito contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost. Il Tribunale, senza esaminare nel merito l'istanza, la riqualificava come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti alla Corte. Il ricorrente lamentava che tale conversione fosse illegittima, perché l'atto non aveva natura impugnatoria ma costituiva un autonomo incidente di esecuzione, che il giudice avrebbe dovuto decidere nel merito con ordinanza motivata.

La decisione

La Corte ha ritenuto erronea la riqualificazione operata dal Tribunale di Agrigento. Ha affermato che l'istanza depositata il 27 febbraio 2026 era un autonomo incidente di esecuzione, non un'impugnazione avverso l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena, e che pertanto non poteva applicarsi la conversione ex art. 568, comma 5, c.p.p. In assenza di una preventiva decisione sul merito dell'incidente, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta, eventualmente rigettandola con ordinanza motivata. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza del 12 marzo 2026 con cui il Tribunale aveva qualificato l'atto come ricorso per cassazione e ha disposto la restituzione degli atti allo stesso Tribunale affinché provveda sull'incidente di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    richiamato come base della revoca della sospensione condizionale della pena per commissione, entro cinque anni dal passaggio in giudicato, di un ulteriore delitto

  • art. 20-bis c.p.

    invocato dalla difesa quale possibile forma di esecuzione della pena detentiva breve mediante pena sostitutiva; la Corte non decide nel merito sulla sua applicabilità, ma rileva che la relativa richiesta doveva essere esaminata come incidente di esecuzione

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    richiamato nella questione subordinata di legittimità costituzionale, quale parametro relativo alla funzione rieducativa della pena

  • art. 666 c.p.p.

    indicato dalla difesa come base dell'incidente di esecuzione; la Corte lo considera nel contesto della corretta qualificazione dell'atto come incidente e non come impugnazione

  • art. 670 c.p.p.

    richiamato dalla difesa quale norma pertinente all'incidente di esecuzione

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    norma sulla conversione dell'atto erroneamente qualificato; la Corte ne esclude l'applicazione perché manca un atto avente sostanza impugnatoria

  • art. 666, comma 6, c.p.p.

    richiamato dal giudice dell'esecuzione per ritenere esperibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di revoca; la Corte nega che esso potesse giustificare la conversione dell'istanza in impugnazione

Massime di principio

  • La conversione dell'atto ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. è ammessa solo quando l'atto, pur erroneamente qualificato, abbia natura sostanzialmente impugnatoria e sia diretto contro uno specifico provvedimento giudiziale.
  • Un'istanza che sollecita la decisione del giudice dell'esecuzione sulle modalità di esecuzione della pena non si trasforma automaticamente in impugnazione contro il provvedimento esecutivo presupposto, se non manifesta una volontà chiara di contestarne il contenuto.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sottrarsi alla decisione nel merito di un autonomo incidente di esecuzione riqualificandolo d'ufficio come ricorso per cassazione; se ritiene infondata la richiesta, deve rigettarla con ordinanza motivata.
  • La corretta qualificazione dell'atto processuale dipende dalla sua sostanza e dalla volontà effettiva della parte, non dalla sola vicinanza temporale al provvedimento presupposto.
  • In difetto di una vera impugnazione, non è legittima la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione; prima occorre una pronuncia del giudice dell'esecuzione sulla domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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