Cassazione Penale, Sentenza n. 27372/2026 del 21/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti nei confronti dell'imputato per usura, estorsione e tentata estorsione in concorso e in continuazione. Secondo la ricostruzione di merito, la vicenda riguardava un prestito di ingente importo a un imprenditore agricolo, con pattuizione di interessi asseritamente usurari, richieste di restituzione, minacce e condotte intimidatorie, predisposizione di documentazione e fatture fittizie, nonché tentativi di apprensione di beni dell'offeso. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: (1) mancanza totale di motivazione e adesione acritica alla sentenza di primo grado, soprattutto sulla credibilità della persona offesa; (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e travisamento della prova, con riferimento a presunzioni tratte dalle intercettazioni e ai risultati delle perquisizioni; (3) erronea qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che il prestito non restituito e gli interessi mai pagati avrebbero al più integrato esercizio abusivo di attività finanziaria ex T.U.B. e che le condotte intimidatorie non avrebbero superato la soglia dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (4) inattendibilità della persona offesa e conseguente insussistenza delle contestazioni di usura ed estorsione; (5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute dovute per incensuratezza e comportamento processuale corretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati, in larga parte reiterativi delle censure già respinte in appello. Ha valorizzato la presenza di una doppia conforme di merito, osservando che la motivazione dei giudici di primo e secondo grado costituiva un unico corpo argomentativo, sorretto da una pluralità di elementi probatori: dichiarazioni della persona offesa, testimonianze degli operanti di polizia giudiziaria, intercettazioni, sequestri di assegni e documentazione contabile, fatture poi accertate come false, e ulteriori riscontri circa minacce e tentativi di apprensione di beni. Ha escluso che vi fosse travisamento della prova o motivazione apparente, ha ritenuto preclusa la questione della riqualificazione in esercizio abusivo di attività finanziaria perché non devoluta in appello, e ha giudicato infondata la richiesta di riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché il patto sugli interessi usurari è illecito e non tutela una pretesa giuridicamente azionabile. Ha inoltre confermato la correttezza del diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, già riconosciute in equivalenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile.
Norme richiamate
comma 1, lett. b), c) ed e)
viene richiamato per delimitare i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ribadisce che non consente una rivalutazione del merito.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione di merito adeguata e non apparente.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato.
invocato dalla difesa sulla valutazione della prova; la Corte afferma che la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto e che, in presenza di motivazione congrua e doppia conforme, non è consentita una nuova lettura del compendio probatorio.
norma incriminatrice dell'usura, la cui sussistenza è confermata sulla base del superamento del tasso soglia e della pattuizione di interessi usurari.
norma incriminatrice dell'estorsione, ritenuta correttamente integrata dalle condotte intimidatorie finalizzate a conseguire un ingiusto profitto.
invocato per la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma ritenuto incompatibile con la natura illecita del credito usurario e con la finalizzazione al conseguimento di un profitto ingiusto.
art. 132 d.lgs. 385/92
richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione dei fatti in esercizio abusivo di attività finanziaria; la questione è stata ritenuta preclusa perché non devoluta in appello.
richiamato per affermare che la clausola sugli interessi usurari è nulla e quindi non può fondare una pretesa giuridicamente azionabile.
richiamato con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in equivalenza e non meritevoli di prevalenza.
richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette come un unico corpo motivazionale; il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
- La censura di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente individua specificamente un dato probatorio decisivo effettivamente travisato e introdotto o valorizzato in modo nuovo dal giudice d'appello; non è sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura degli atti.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, in astratto, fondare da sole l'affermazione di responsabilità, purché il giudice verifichi credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del racconto con motivazione rigorosa e supportata da riscontri processuali.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa è questione di fatto, sindacabile in cassazione solo in presenza di manifeste contraddizioni o motivazione apparente.
- La riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni è esclusa quando la pretesa fatta valere deriva da un rapporto illecito, come un patto usurario, poiché manca una pretesa giuridicamente azionabile.
- Le attenuanti generiche possono essere negate o concesse in equivalenza valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se il giudice indica gli elementi ritenuti ostativi alla prevalenza delle attenuanti, come gravità del fatto e pericolosità sociale.
- Quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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