Cassazione Penale, Ordinanza n. 09756/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Sosteneva che il fatto fosse stato erroneamente qualificato e che dovesse invece essere sussunto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, del testo unico stupefacenti. La Corte ha esaminato il motivo alla luce del perimetro del sindacato consentito in cassazione sulle sentenze di patteggiamento, rilevando che la censura non evidenziava un errore manifesto di qualificazione giuridica, immediatamente percepibile dal capo d'imputazione e dalla motivazione, ma proponeva una doglianza non autosufficiente e non specifica.
Norme richiamate
Nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo in presenza di un errore manifesto, cioè palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione e immediatamente riconoscibile senza margini di opinabilità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È richiamato come ipotesi lieve di reato in materia di stupefacenti che il ricorrente assumeva dovesse essere applicata in luogo della diversa qualificazione accolta.
È menzionata come fonte delle modifiche al codice di procedura penale che hanno introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Non è citato espressamente nel testo, ma il provvedimento dispone la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente rilevabile dal testo dell'imputazione e della motivazione.
- È inammissibile il ricorso che deduca la violazione di legge in modo generico, aspecifico o non autosufficiente, quando la dedotta erronea qualificazione non emerga con evidenza oggettiva dagli atti richiamati.
- La nozione di errore manifesto richiede una qualificazione del fatto palesemente incompatibile con il capo di imputazione, senza necessità di valutazioni interpretative controvertibili.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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