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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21778/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui una banca aveva ottenuto il pagamento, in solido, di somme derivanti da tre rapporti bancari intestati alla società debitrice principale e garantiti da fideiussori. Gli opponenti deducevano l’illegittimità del credito per anatocismo trimestrale, tassi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto e spese non convenute. Dopo l’interruzione del giudizio di primo grado per il fallimento della società debitrice principale, il processo era stato riassunto dalla sola società fallita nei confronti della banca. In appello, la banca sosteneva che il giudizio dovesse dichiararsi estinto nei confronti dei fideiussori per mancata riassunzione/notifica della riassunzione anche nei loro confronti, con conseguente inammissibilità dell’appello principale e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale impostazione, deducendo violazione degli artt. 303, 305, 307, 291 e 102 c.p.c., sostenendo che, in un processo cumulativo con cause scindibili, la riassunzione tempestiva da parte della parte colpita dall’evento interruttivo era sufficiente a riattivare il processo per tutte le parti già costituite e che l’omessa notifica ai fideiussori doveva al più comportare una rinnovazione della notifica, non l’estinzione. La sentenza affronta anche un profilo preliminare: l’inammissibilità del controricorso della società indicata come cessionaria del credito e dell’intervento del successivo cessionario, per mancata prova della cessione e dell’inclusione dello specifico credito nella cessione in blocco, non essendo sufficiente il solo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in presenza di contestazione specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del fideiussore. Ha dichiarato inammissibile il controricorso della società che si era qualificata cessionaria del credito e anche l’intervento del successivo cessionario, ritenendo non dimostrata la catena delle cessioni e, in particolare, l’inclusione del credito controverso nell’operazione di trasferimento in blocco. Nel merito, ha cassato la sentenza d’appello perché la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio di primo grado e l’inammissibilità dell’appello principale, ritenendo necessaria una riassunzione anche da parte dei fideiussori o nei loro confronti. La Cassazione ha invece affermato che, nel caso di cause scindibili trattate unitariamente e di interruzione dichiarata per l’intero processo, la tempestiva riassunzione da parte della parte colpita dall’evento interruttivo è sufficiente a riattivare il processo nei confronti di tutte le parti; l’omessa notifica ad alcune di esse non determina estinzione ma impone, se del caso, la rinnovazione della notifica. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato per affermare l’onere del successore di dimostrare i presupposti della successione nel processo e della propria legittimazione a contraddire in impugnazione.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per la successione nel processo a titolo particolare e per la necessità di prova della qualità di successore nel rapporto controverso.

  • art. 1264 c.c.

    La sola notificazione della cessione al debitore ceduto non basta, di per sé, a provare l’esistenza della cessione quando questa sia specificamente contestata.

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    Nella cessione in blocco di crediti bancari la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vale come avviso ed efficacia della cessione, ma non sostituisce la prova dell’esistenza del contratto o dell’inclusione dello specifico credito, se contestate.

  • art. 303 c.p.c.

    Rilevato nel regime della riassunzione del processo interrotto e nella necessità di distinguere tra riattivazione del processo e rinnovazione della notifica ai fini del contraddittorio.

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine perentorio riguarda il deposito dell’atto di riassunzione; una volta tempestivo il deposito, la successiva notifica serve a ripristinare il contraddittorio e il suo vizio impone rinnovazione, non estinzione immediata.

  • art. 307 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina dell’estinzione in caso di mancata rinnovazione della notifica ordinata dal giudice e per la conseguenza solo in caso di inerzia successiva.

  • art. 291 c.p.c.

    In caso di vizio della notifica dell’atto di riassunzione, il giudice deve ordinare la rinnovazione entro termine perentorio; solo il mancato rispetto del termine comporta estinzione.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al tema del contraddittorio e della pluralità di parti; la Corte non fonda la decisione su una sua applicazione diretta, ma sul regime delle cause scindibili e della riassunzione.

  • art. 269 c.p.c.

    Richiamato in motivazione come antecedente sistematico del differimento della trattazione delle altre cause in presenza di interruzione di una causa connessa.

Massime di principio

  • Nel processo con più cause connesse e scindibili trattate unitariamente, l’evento interruttivo che colpisce una parte opera solo rispetto al procedimento di cui essa è parte; per le altre cause non è necessaria una autonoma riassunzione.
  • Se il giudice dichiara l’interruzione dell’intero processo anziché separare le cause, la riassunzione tempestivamente depositata da una sola delle parti interessate è sufficiente a riattivare il processo anche per le altre parti già costituite.
  • L’omessa notifica dell’atto di riassunzione ad alcune parti non determina automaticamente l’estinzione del giudizio già riassunto: il vizio riguarda la vocatio in ius e impone la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; l’estinzione segue solo al mancato rispetto del termine per la rinnovazione.
  • Chi si afferma successore a titolo particolare o universale in un rapporto controverso deve provare non solo la propria qualità di successore, ma anche i presupposti della successione nel processo; la relativa prova è rilevabile d’ufficio.
  • Nelle cessioni in blocco di crediti bancari, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione non costituisce, da sola, prova dell’esistenza del contratto di cessione né dell’inclusione del singolo credito, se tali profili siano specificamente contestati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCessione del creditoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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