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Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento 1. della determina n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- recante esecuzione dell'Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-ed applicazione di sanzione amministrativa per opere abusive di cui all'art. 31, comma 4-bis D.P.R. n. 380/2001, del permesso di costruire in sanatoria per cambio di destinazione d'uso con opere edilizie da locali deposito attrezzi agricoli a locali a civile abitazione; 2. di ogni altro provvedimento propedeutico, connesso o consequenziali a quelli impugnati e se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202400043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale recante esecuzione di un'ordinanza di demolizione e applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, nonché riferita al permesso di costruire in sanatoria per cambio di destinazione d'uso con opere edilizie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina comunale e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. Dal testo dell'ordinanza interlocutoria non risultano esposti né esaminati specifici motivi di illegittimità relativi all'abuso edilizio, all'ordinanza di demolizione, alla sanzione amministrativa o al permesso di costruire in sanatoria. Il Presidente del TAR ha invece rilevato la necessità di acquisire dalle parti una dichiarazione sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito, sull'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di interesse persistente, sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto incombenti istruttori. Le parti costituite devono depositare entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sull'attuale interesse alla definizione del giudizio, sulle eventuali ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l'interesse permanga, sulle connessioni con altri giudizi pendenti. L'ordinanza non decide la domanda di annullamento, non valuta i motivi di ricorso e non anticipa alcun giudizio sulla legittimità degli atti edilizi. La Segreteria deve comunicare il provvedimento e procedere all'oscuramento delle generalità.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre incombenti istruttori nel processo amministrativo; è richiamato quale base dell'acquisizione delle dichiarazioni delle parti.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato in relazione all'organizzazione dei ruoli di udienza e alla trattazione prioritaria dei ricorsi che richiedano un'effettiva decisione di merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fonda il dovere di cooperazione processuale delle parti e del giudice ai fini della verifica dell'attuale interesse alla decisione e della razionalizzazione della trattazione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    È indicato nel provvedimento impugnato quale disposizione relativa alla sanzione amministrativa per opere abusive; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, prima di inserire o mantenere una causa nei ruoli per la trattazione del merito, il giudice può disporre incombenti istruttori volti a verificare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione e l'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
  • In applicazione del principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo, le parti costituite possono essere richieste di depositare dichiarazioni aggiornate sull'interesse alla definizione del giudizio e sulle vicende processuali sopravvenute.
  • Quando la parte dichiara la permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può richiedere contestualmente l'indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione.
  • Un'ordinanza istruttoria adottata in via interlocutoria e con salvezza delle decisioni del Collegio non definisce la domanda principale e non comporta alcuna valutazione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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