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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6593/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per due ipotesi di riciclaggio. I motivi dedotti: 1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, contestando che le fotografie inviate nel gennaio e marzo 2018 non provassero il ruolo di fornitore delle banconote a lui ascritto e che non fossero sufficienti a configurare l'ipotesi di riciclaggio; si eccepiva inoltre che conversazioni criptiche non potevano identificare in maniera certa il termine "mattonelle" con le banconote da ripulire; il ricorrente aveva fornito una versione alternativa (banconote trovate nel distributore del bar da lui gestito). 2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sostenendo l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione, dato il decorso di oltre tre anni dai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse compiuto una valutazione autonoma e dettagliata degli elementi indiziari, valorizzando in particolare la messaggistica con lo scambio di fotografie raffiguranti banconote macchiate e la connessione con il coindagato Schiavone, arrestato in flagranza; ha confermato che l'interpretazione delle conversazioni criptiche è attività di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, e che nel caso non sussisteva tale illogicità; quanto all'attualità del pericolo di reiterazione, il riesame ha considerato la reiterazione dei fatti e la ripetuta commissione di altri gravi reati dal ricorrente, elementi che giustificano la sussistenza della misura. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 173 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che i motivi sono stati riassunti e raccolti ex art.173; la Corte segnala la corretta trattazione dei motivi difensivi nel procedimento di merito.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma relativa al reato di riciclaggio; la difesa aveva contestato l'integrazione della fattispecie sulla base delle sole fotografie, mentre il giudice di merito ha ritenuto congruamente dimostrati indizi rilevanti a carico dell'indagato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli effetti della declaratoria di infondatezza dell'impugnazione e alla condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la Corte verifica soprattutto la congruenza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito; non sostituisce il proprio giudizio sui fatti salvo manifesta illogicità.
  • L'interpretazione di linguaggio cifrato o criptico nelle intercettazioni e conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente riformabile in Cassazione se supportata da elementi di contesto e logica.
  • Il semplice invio di fotografie raffiguranti banconote, se inserito in un contesto comunicativo coerente e collegato a fatti concreti (es. arresto del coindagato in flagranza), può concorrere a formare gravissimi indizi di colpevolezza nei reati di riciclaggio.
  • Per censurare la sussistenza delle esigenze cautelari occorre dimostrare l'assenza di elementi attuali e concreti che rendano reale il pericolo di reiterazione; la sola anzianità dei fatti non è sempre decisiva se emergono condotte ripetute o elementi recenti indicativi di continuità del rischio.
  • Chi impugna deve proporre alternative probatorie concrete e/o dimostrare l'inconsistenza delle prove raccolte; mere affermazioni difensive non supportate da elementi nuovi difficilmente sovvertono la valutazione del riesame.

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