Cassazione Penale, Sentenza n. 40804/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) errata applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza della componente della minaccia nell'estorsione; (2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riguardo alla componente soggettiva e alla tesi difensiva secondo cui la richiesta di denaro sarebbe stata una legittima pretesa di spettanze lavorative; (3) mancata assunzione di prova decisiva (rifiuto di esaminare il sindacalista Marco Albera) e violazione della regola di valutazione ex art. 533 c.p.p. in ordine alla valutazione della ricostruzione alternativa proposta dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al rifiuto di escutere il testimone richiesto, poiché i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'inverosimiglianza della tesi difensiva e la non utilità processuale dell'esame. Ha confermato la valutazione di credibilità della persona offesa adottata dal Tribunale e dalla Corte d'appello (dottrina della doppia conforme), ritenendo assenti manifeste contraddizioni che consentissero la rivalutazione in sede di legittimità. Dalle dichiarazioni ritenute credibili emergono tutti gli elementi dell'estorsione (minaccia idonea a coartare, costrizione al pagamento, ingiusto profitto) con conseguente conferma della responsabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale sulle doglianze deducibili in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente manifestamente infondati e riferibili a una rivalutazione della prova non consentita in sede di legittimità
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Regola che impone di valutare eventuali ricostruzioni alternative dei fatti; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato e motivato l'alternativa difensiva, escludendo la sua plausibilità
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulle spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata indirettamente nella giurisprudenza: la Corte ha confermato che la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto che non richiede necessariamente riscontri esterni, salvo manifeste contraddizioni
Norma sostanziale che definisce il reato di estorsione (minaccia, costrizione, ingiusto profitto); la Corte ha ritenuto integrati gli elementi tipici del reato nel caso concreto
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa costituisce valutazione di fatto che in Cassazione non è rivalutabile se non in presenza di manifeste contraddizioni nella motivazione dei giudici di merito.
- Quando la sentenza di appello si conforma e richiama la motivazione di primo grado (c.d. doppia conforme), le due decisioni formano un unico corpo argomentativo difficile da scalfire in sede di legittimità.
- Il giudice può legittimamente rifiutare l'assunzione di una prova ritenuta non utile o inverosimile se fornisce adeguata motivazione sulla inutilità processuale dell'esame richiesto.
- Per l'integrazione dell'estorsione occorre valutare concretamente la minaccia nel contesto: anche minacce non tecnicamente dettagliate possono essere ritenute idonee a costringere se, nelle circostanze, sono efficaci per incutere timore.
- Le doglianze che puntano a una diversa riassegnazione del peso probatorio tra elementi contrastanti sono in genere inammissibili in cassazione se non emergono vizi logici-manifesti della motivazione.
- Se si intende sostenere che una richiesta di denaro fosse legittima (es. spettanze), è essenziale allegare e produrre prove dirette e attendibili che rendano la ricostruzione alternativa concretamente plausibile, per superare il giudizio di inverosimiglianza dei giudici di merito.
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