Cassazione Penale, Sentenza n. 5452/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste che aveva dichiarato inammissibile l'istanza diretta all'ottemperanza dell'ordinanza del 13/10/2020, con la quale era stato disposto che il ricorrente potesse effettuare tramite video-chiamata il colloquio mensile. Il ricorrente lamentava errata qualificazione della competenza (sosteneva che l'istanza dovesse essere trasmessa al Magistrato di sorveglianza) e omissione della trasmissione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.; rilevava inoltre l'illegittimità della mancata esecuzione del provvedimento sostendone l'esecutività non sospesa dalla proposizione del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione da parte del Tribunale di sorveglianza dell'istanza come reclamo giurisdizionale ai sensi degli artt. 35-bis, comma 1, e 69, comma 6, lett. b), della legge 26 luglio 1975, n. 354, poiché il ricorrente contestava il comportamento dell'amministrazione penitenziaria nell'esecuzione di un provvedimento non definitivo. L'istituto dell'ottemperanza previsto dall'art. 35-bis, comma 5, L. n. 354/1975 può essere attivato esclusivamente per l'attuazione di decisioni definitive; l'ordinanza del 13/10/2020 non era definitiva in quanto risultavano pendenti ricorsi per cassazione. Inoltre l'art. 568, comma 5, c.p.p. trova applicazione quando l'atto presentato a giudice incompetente sia una impugnazione; non si applica invece al reclamo proposto contro il comportamento amministrativo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis, comma 1
Consente al condannato di proporre reclamo giurisdizionale contro comportamenti dell'amministrazione penitenziaria; il Tribunale ha correttamente qualificato l'istanza del ricorrente come reclamo ex art. 35-bis, comma 1.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis, comma 5
Disciplina la procedura di ottemperanza per l'attuazione di decisioni definitive: applicabile solo se la decisione è definitiva; il Tribunale ha osservato che l'ordinanza impugnata non era definitiva per la pendenza di ricorsi per cassazione.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6, lett. b)
Prevede le forme di tutela giurisdizionale previste nel contesto penitenziario; il Tribunale ha inquadrato l'istanza come reclamo giurisdizionale sulla base di questa norma.
codice di procedura penale, art. 568, comma 5
Obbligo di trasmissione dell'atto al giudice competente quando l'atto presentato a giudice incompetente sia una impugnazione; la Corte ha precisato che tale rimedio non si applica al reclamo contro comportamenti amministrativi, perciò non era dovuta la trasmissione invocata dal ricorrente.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte nella sentenza.
Massime di principio
- La procedura di ottemperanza (art. 35-bis, comma 5, L. n. 354/1975) è riservata all'esecuzione di decisioni definitive: se contro il provvedimento è pendente ricorso per cassazione, quel rimedio non è utilizzabile.
- Se il problema è la mancata esecuzione da parte dell'amministrazione penitenziaria di un provvedimento non definitivo, la via corretta è il reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, e correlate disposizioni, non l'istanza di ottemperanza.
- L'art. 568, comma 5, c.p.p. (trasmissione al giudice competente) si applica solo quando l'atto presentato al giudice incompetente è un'impugnazione; non obbliga la trasmissione quando si tratta di reclamo contro comportamenti amministrativi.
- Prima di proporre rimedi giudiziari verificare la definitività del provvedimento e la presenza di impugnazioni pendenti: scegliere il rimedio improprio può portare a inammissibilità e condanna alle spese.
- In situazioni analoghe, documentare tempestivamente la mancata esecuzione e valutare l'adozione del reclamo giurisdizionale ordinato dalla legge penitenziaria; se il provvedimento è divenuto definitivo, può invece essere esperita la procedura di ottemperanza.
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