Cassazione Civile, Ordinanza n. 03828/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa per TARSU relativa agli anni 2009 e 2010, riferita a un'area adibita a deposito. La contribuente sosteneva che nell'area si producevano rifiuti speciali non pericolosi, smaltiti autonomamente tramite ditte specializzate, e dunque non dovesse essere assoggettata al tributo. La CTR ha rigettato l'appello del Comune, confermando l'annullamento della cartella. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non aveva esaminato le censure sull'ultrapetizione della CTP e sull'erronea pretesa di un avviso di liquidazione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 72 d.lgs. 507/1993, assumendo che la norma consente la liquidazione diretta e l'iscrizione a ruolo senza avviso di accertamento/liquidazione; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 62, 64, 66 e 70 d.lgs. 507/1993, nonché del regolamento comunale e degli artt. 7 e 21 d.lgs. 22/1997, sostenendo che il deposito era tassabile perché area suscettibile di produzione di rifiuti, che i rifiuti speciali erano stati assimilati a quelli urbani e che non risultavano variazioni dichiarative idonee a escludere o ridurre il tributo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la CTR, pur richiamando le ragioni della decisione di primo grado, ha comunque deciso sulla base del presupposto posto dalla contribuente a fondamento della pretesa esenzione, cioè la natura speciale dei rifiuti prodotti. Ha poi ritenuto fondato il terzo motivo, affermando che in tema di TARSU la superficie di un magazzino o deposito non è automaticamente esclusa dal tributo solo perché vi si stoccano materiali ferrosi o perché i rifiuti speciali vengano smaltiti da ditte specializzate. La regola è l'assoggettamento a tassa di tutti i locali potenzialmente idonei a produrre rifiuti, mentre l'esclusione riguarda solo le parti di superficie in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, si formino di regola rifiuti speciali. Poiché la CTR aveva escluso la debenza del tributo sulla base di circostanze insufficienti a fondare l'esenzione totale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, perché proceda agli accertamenti di fatto necessari a determinare l'esatto importo dovuto per l'area deposito, tenendo conto della natura dei rifiuti e dell'eventuale prova di smaltimento in proprio.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se la domanda o eccezione non sia stata esaminata, e va dedotto in modo autosufficiente con puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza di merito.
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
La Corte richiama la disciplina della liquidazione/iscrizione a ruolo della TARSU per escludere che fosse necessario, nel caso concreto, un avviso di liquidazione.
La superficie tassabile non comprende solo le parti dell'immobile ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali; il deposito non è escluso in via automatica.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente a sostegno della debenza del tributo.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente a sostegno della debenza del tributo e delle eventuali riduzioni/esenzioni.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente a sostegno della debenza del tributo.
art. 49 d.lgs. 22/1997
"la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale"
Conferma il carattere generale della tariffa/tassa, applicabile a chi occupi o conduca locali idonei a produrre rifiuti.
art. 21 d.lgs. 22/1997
Richiamato per la disciplina della gestione dei rifiuti e dell'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.
Citato in relazione all'evoluzione del potere di assimilazione dei rifiuti speciali.
Citato come norma che ha reso pienamente operante il potere di assimilazione dei rifiuti speciali.
Richiamato per la disciplina della privativa sui rifiuti e sulle attività di recupero.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo relativo all'omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è deducibile solo se la questione risulta specificamente e autosufficientemente riportata nel ricorso, con indicazione degli atti in cui fu proposta, perché la Corte non può svolgere ricerche autonome negli atti.
- In materia di TARSU/TIA, la regola generale è l'assoggettamento a tributo di tutti i locali e le aree potenzialmente idonei a produrre rifiuti; l'esclusione dalla superficie tassabile riguarda solo le porzioni che, per caratteristiche strutturali e destinazione, producono di regola rifiuti speciali.
- Un deposito o magazzino funzionale all'attività produttiva non è escluso automaticamente dalla tassazione solo perché vi si stoccano materiali o perché i rifiuti speciali siano smaltiti a proprie spese; occorre verificare in fatto se sussistano i presupposti normativi per l'esenzione o lo scorporo.
- L'onere di provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione TARSU grava sul contribuente, perché le esenzioni costituiscono eccezioni alla regola generale di debenza del tributo.
- La mera mancata emissione di un avviso di liquidazione non comporta di per sé l'illegittimità della pretesa se la normativa consente la liquidazione e l'iscrizione a ruolo secondo la disciplina applicabile e se la controversia verte in realtà sulla spettanza dell'esenzione o sulla corretta quantificazione della superficie tassabile.
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