Cassazione Civile, Ordinanza n. 19436/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomini)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un condominio: un gruppo di condomini aveva citato in giudizio l'amministratore, revocato dall'autorità giudiziaria per gravi irregolarità gestionali, chiedendo il rendiconto della gestione e la restituzione delle somme percepite a titolo di oneri condominiali e non giustificate. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'amministratore alla restituzione di una somma; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che l'amministratore, essendo stato successivamente rinominato dall'assemblea e avendo già fatto approvare i rendiconti degli anni precedenti non impugnati, non fosse tenuto a ulteriori rimostranze. Con il ricorso per cassazione i condomini hanno denunciato: omessa pronuncia sulla domanda di esibizione dei giustificativi e della documentazione contabile; violazione dell'art. 345 c.p.c. su un fatto relativo alla cessazione dalla carica; violazione degli artt. 1713, 1129 e 1130 c.c. per avere escluso l'obbligo di rendiconto finale dopo la revoca e la successiva rinomina; violazione degli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c. per avere attribuito alle delibere di approvazione dei bilanci non impugnate l'effetto di precludere ogni contestazione; ulteriore censura sul thema decidendum relativo a somme di denaro ricevute dall'amministratore e non impiegate per i pagamenti condominiali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che l'amministratore di condominio revocato, sia dall'assemblea sia dall'autorità giudiziaria, deve comunque rendere il conto della gestione e restituire tutto ciò che abbia ricevuto per conto del condominio, senza poter invocare una prorogatio dei poteri dopo la revoca. Ha inoltre precisato che l'approvazione non impugnata dei rendiconti dei precedenti esercizi non esonera dall'obbligo di rendiconto per il periodo successivo alla revoca, né impedisce di verificare somme incassate ed esborsi dell'esercizio corrente. La sentenza d'appello è stata quindi cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'amministratore di condominio, assimilato al mandatario con rappresentanza, una volta revocato è tenuto a rendere il conto della gestione e a rimettere ai condomini quanto ricevuto per conto del condominio, comprensivo di quanto ancora in cassa.
La successiva rinomina assembleare dell'amministratore revocato non elimina, per il periodo intermedio, l'obbligo di rendiconto; nel caso esaminato la fattispecie non era regolata dal comma 13 introdotto dalla L. n. 220/2012.
Rileva per i doveri dell'amministratore, ma non esclude l'obbligo di giustificare documentalmente la gestione dopo la revoca.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare l'effetto attribuito dall'appello all'approvazione dei rendiconti.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle deliberazioni condominiali di approvazione dei bilanci.
L'inoppugnabilità delle delibere di approvazione dei rendiconti precedenti non esonera l'amministratore revocato dal rendere il conto della gestione successiva.
Invocato per l'omessa pronuncia sulla domanda di esibizione dei documenti contabili.
Richiamato con riferimento all'ordine di esibizione della documentazione contabile e dei giustificativi.
Invocato per censurare una questione ritenuta nuova in appello riguardante la cessazione dalla carica.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto di difesa e di ottenere la documentazione necessaria alla verifica della gestione.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.
Norme processuali che hanno regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'amministratore di condominio revocato deve sempre rendere il conto della gestione e restituire le somme ricevute per conto del condominio, anche se in seguito venga nuovamente nominato dall'assemblea.
- La revoca dell'amministratore esclude ogni prorogatio o perpetuatio dei poteri nel periodo successivo alla revoca e antecedente alla nuova nomina; in quel segmento temporale l'amministratore non può trattenere somme o sottrarsi alla verifica della gestione.
- L'approvazione non impugnata dei rendiconti relativi a esercizi precedenti non preclude la richiesta di rendiconto e di giustificazione documentale per la gestione successiva, specie dopo la cessazione dell'incarico.
- Il rendiconto dell'amministratore revocato deve essere supportato da idonei documenti giustificativi che consentano di verificare le entrate, le uscite e la conformità della gestione ai criteri di buona amministrazione.
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