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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14805 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il silenzio-rifiuto dell'Ufficio sull'istanza di rimborso IVA relativa al periodo d'imposta 1992, presentata da C.G. il 25 luglio 2005. L'Agenzia contestava la decisione della CTR sostenendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 36-bis e 37 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2946 c.c.: a suo avviso, la prescrizione decennale del diritto al rimborso decorreva dalla presentazione della dichiarazione, non dal successivo consolidamento del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando l'esito favorevole al contribuente già ottenuto in CTP e in CTR. Ha ritenuto che, indicato il credito nella dichiarazione, il contribuente non debba compiere ulteriori adempimenti per ottenerne il rimborso: spetta all'Amministrazione controllare i dati dichiarati. Il credito si consolida con il riconoscimento espresso in sede di liquidazione oppure implicitamente, quando l'Amministrazione non esercita nei termini il potere di rettifica; da quel momento decorre la prescrizione ordinaria decennale. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità: 2.935 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma deve solo attendere che l'amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere - dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis

    Quando il credito è indicato in dichiarazione, il contribuente non deve presentare ulteriori istanze o compiere altri adempimenti per farlo valere: compete all'Amministrazione effettuare il controllo previsto dalla procedura di liquidazione.

  • Art. 2946 c.c.

    una volta che il credito si sia consolidato - attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica -, l'amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso

    La prescrizione ordinaria decennale del credito al rimborso decorre dal consolidamento del credito, che può risultare da un riconoscimento espresso oppure dal mancato esercizio tempestivo del potere di rettifica, e non dalla data di presentazione della dichiarazione.

Massime di principio

  • Se il contribuente espone in dichiarazione un credito d'imposta, non è tenuto, secondo il principio applicato in questa decisione, a reiterare la richiesta con ulteriori adempimenti per ottenere il rimborso; l'Amministrazione deve sottoporre i dati ai controlli previsti.
  • Per individuare la decorrenza della prescrizione decennale, occorre verificare quando il credito si è consolidato: ciò avviene con il riconoscimento espresso in sede di liquidazione oppure, implicitamente, con il mancato esercizio nei termini del potere di rettifica.
  • La sola data di presentazione della dichiarazione non determina, secondo l'orientamento seguito dalla Corte, l'inizio della prescrizione del credito al rimborso dichiarato.

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