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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21086/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo e secondo grado per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative a più annualità, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna. Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 e delle norme processuali sulla prova, sostenendo che i giudici di merito avessero fatto uso di un accertamento tributario fondato su metodi asseritamente induttivi e non utilizzabili nel processo penale, in particolare sul cosiddetto "spesometro puro", applicato retroattivamente in malam partem e comunque senza verificare correttamente il superamento della soglia di punibilità. Il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenendo contraddittoria la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato. Con memoria successiva, la difesa contestava inoltre l'assegnazione del ricorso alla Sezione settima, richiamava il tema del travisamento della prova e sollevava questione di legittimità costituzionale di norme del d.lgs. 173/2024 in tema di disciplina transitoria della prescrizione, assumendo disparità di trattamento rispetto ai fatti anteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato un accertamento tributario analitico e completo, utilizzabile anche nel processo penale, basato sulla documentazione relativa all'attività d'impresa dei clienti della ditta dell'imputato; ha escluso che la disciplina dello "spesometro" integri la fattispecie penale, qualificandola come mera modalità di accertamento in concreto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione logica e adeguata, fondata sulla gravità e reiterazione dei fatti e sui precedenti specifici dell'imputato. Ha inoltre giudicato inconferente il richiamo alla giurisprudenza EDU invocata dalla difesa e irrilevante, oltre che infondata, la questione di legittimità costituzionale sulla disciplina transitoria, poiché il d.lgs. 173/2024 avrebbe comunque assicurato continuità normativa rispetto alla regola previgente. In conseguenza dell'inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    non presentava, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni per gli anni 2011-2013

    Integra il reato di omessa dichiarazione; la Corte ne conferma la contestazione e ritiene corretta la verifica della soglia di punibilità mediante accertamento analitico tributario utilizzabile nel penale.

  • artt. 189, 191 e 192 c.p.p.

    Richiamati dalla difesa per contestare l'utilizzabilità e la valutazione della prova; la Corte esclude la violazione, ritenendo legittima la valorizzazione degli esiti dell'accertamento tributario.

  • art. 2 c.p.

    Invocato dalla difesa per sostenere un'applicazione retroattiva in malam partem della disciplina sullo spesometro; la Corte esclude che vi sia stata integrazione retroattiva della fattispecie penale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere il travisamento della prova; la Corte non accoglie la censura e la qualifica come richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state correttamente negate con motivazione fondata su gravità dei fatti, reiterazione e precedenti specifici.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per la questione di legittimità costituzionale sulla disciplina transitoria; la Corte ne esclude la violazione per la sussistenza di continuità normativa.

  • artt. 101 e 102 d.lgs. n. 173/2024

    Oggetto della questione di costituzionalità sollevata dalla difesa; la Corte la reputa irrilevante e infondata nel contesto del giudizio.

  • art. 93, comma 2, d.lgs. n. 173/2024

    Richiamato dalla Corte come norma che riproduce il previgente aumento di un terzo del termine prescrizionale, assicurando continuità normativa.

  • art. 17 d.lgs. n. 74/2000

    Norma destinata ad abrogazione ma ritenuta sostanzialmente riprodotta dalla nuova disciplina transitoria.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione coerente e convergente dei giudici di merito; la censura che si risolva in una mera alternativa lettura dei fatti è inammissibile.
  • Gli esiti di accertamenti tributari possono essere utilizzati nel processo penale quando siano acquisiti e valorizzati secondo un metodo analitico e completo; non è sufficiente, per escluderne la rilevanza, la mera etichetta di strumento fiscale o la deduzione apodittica di induttività.
  • La disciplina amministrativa o tributaria che individua le modalità di accertamento del fatto non integra di per sé la fattispecie penale se non introduce un elemento normativo nuovo del reato, ma si limita a disciplinare la verifica concreta della condotta.
  • Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se la doglianza è puntuale e si confronta con la motivazione impugnata; non può trasformarsi in un surrettizio appello sul merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; il giudice può fondarlo su gravità dei fatti, reiterazione e precedenti specifici dell'imputato.
  • Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la norma censurata non incide realmente sulla decisione, specie se la disciplina vigente assicura continuità normativa e non produce la disparità di trattamento denunciata.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioniProveCircostanze del reato
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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