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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41025/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole di truffa e condannato, deducendo: (i) contraddittorietà della motivazione e travisamento probatorio per aver attribuito alla teste Galimberti una confessione inesistente; (ii) incoerenza nella valutazione dell'attendibilità delle testimonianze, con diseguaglianza di trattamento tra il teste Fiore e la Galimberti; (iii) omissione o erronea valutazione di prove a discarico (testimonianze e prove documentali); (iv) mancato confronto con la versione difensiva dell'imputato; (v) violazione del divieto di ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 c.p.p. e dell'art. 4 del Protocollo n.7 CEDU, per previa condanna irrevocabile dell'imputato per reato connesso (sostituzione di persona, art. 494 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano motivazionale: ha ritenuto il primo e il terzo motivo generici e incapaci di dimostrare l'incidenza sull'esito della sentenza impugnata (mancata indicazione dell'effetto dell'eventuale esclusione di elementi probatori sulla "prova di resistenza"); ha considerato non censurabile in cassazione la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della credibilità dei testimoni (motivo sul Fiore e Galimberti manifestamente infondato); ha escluso l'identità del fatto ai fini dell'art. 649 c.p.p., motivando che il precedente giudicato per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) non coincide storicamente con la fattispecie di truffa (diversa triade condotta-evento-nesso causale). Conseguenze pratiche: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; confermata in sostanza la condanna di merito; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 3.686,00 ciascuna), oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    richiamata per segnalare che il procedimento si è svolto con contraddittorio cartolare

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limita la motivazione del ricorso in cassazione ai profili strettamente necessari per la decisione; usato per valutare la forma e la specificità dei motivi

  • art. 649 cod. proc. pen.

    invocato dalla difesa come norma di preclusione per il ne bis in idem; la Corte di Cassazione interpreta che la preclusione opera solo se sussiste identità storico‑naturalistica del fatto (triade condotta‑evento‑nesso causale)

  • art. 494 cod. pen.

    reato di sostituzione di persona posto a base di una precedente condanna irrevocabile; la Corte valuta la diversità strutturale rispetto alla fattispecie di truffa dedotta nel nuovo giudizio

  • art. 640 cod. pen.

    norma che disciplina la truffa, fattispecie contestata in capo al ricorrente e al centro della valutazione dell'evento e del nesso causale

  • Protocollo n.7 CEDU, art. 4

    richiamato dalla difesa in termini di tutela dal ne bis in idem; la Corte richiama la necessità di verificare l'identità del fatto secondo i parametri interni (condotta‑evento‑nesso)

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2016

    menzionata dalla difesa; la Corte di Cassazione richiama la propria giurisprudenza applicativa per circoscrivere l'ambito di operatività dell'art. 649 c.p.p.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile una semplice rivalutazione ex novo del compendio probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura della prova sono frequentemente ritenuti generici e inammissibili.
  • Per censurare utilizzabilità di elementi a carico occorre spiegare specificamente l'incidenza che l'esclusione di tali elementi avrebbe sulla cosiddetta "prova di resistenza": senza questo nesso il motivo è inammissibile per aspecificità.
  • La valutazione della credibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito; la Suprema Corte interviene solo in presenza di manifesta illogicità, aporie o omissioni decisive nella motivazione.
  • Il principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p. e art. 4 Protocollo n.7 CEDU) opera solo se sussiste identità storico‑naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo/luogo/persona); reati diversi anche se connessi non determinano automaticamente la preclusione.
  • Chi impugna in Cassazione deve indicare con chiarezza e precisione quali parti della motivazione di merito sarebbero viziate e dimostrare la loro incidenza sull'esito processuale; argomentazioni generiche o la mera riproposizione di contrastanti dichiarazioni testimoniali sono inefficaci.

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