Cassazione Penale, Sentenza n. 31947/2026 del 26/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Alla persona ricorrente era stata applicata la libertà vigilata per due anni, in esecuzione di una misura di sicurezza disposta con sentenza divenuta irrevocabile. Il Tribunale di sorveglianza, accogliendo parzialmente l’appello contro l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, aveva ridotto la durata della misura a un anno e imposto prescrizioni terapeutiche e comportamentali. La decisione era stata fondata sull’attualità, sebbene attenuata, della pericolosità sociale, desunta dalla mancata continuità nel percorso presso i servizi territoriali, dalla mancata collaborazione dell’interessato e dall’esistenza di una recente pendenza giudiziaria. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: violazione degli artt. 203, 208 e 228 c.p. e vizio di motivazione, per avere il Tribunale deciso senza attendere la relazione del CSM e travisato quella del SerD; contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione dell’attualità della pericolosità sociale, che sarebbe stata sostituita da una valutazione di mera vulnerabilità personale; violazione degli artt. 666, 678 e 679 c.p.p. e degli artt. 2, 13, 27 e 32 Cost., per avere deciso senza completare l’accertamento istruttorio sulle condizioni psichiatriche attuali; violazione di legge e omessa motivazione sulle prescrizioni, ritenute sproporzionate, inadeguate e non individualmente giustificate rispetto al rischio di recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, dichiarando assorbito il quarto, e ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata. Ha affermato che l’applicazione della libertà vigilata dopo l’espiazione della pena richiede l’accertamento attuale della pericolosità sociale, mediante una prognosi riferita alla futura commissione di reati. Il giudice della sorveglianza deve fondare tale giudizio su dati istruttori coerenti, considerando la personalità, le condizioni psichiatriche, la capacità criminale e gli ulteriori parametri rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p., nonché gli elementi sopravvenuti. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta insufficiente e contraddittoria perché il Tribunale aveva disposto un supplemento istruttorio sulle condizioni dell’interessato, ma aveva deciso senza attendere la relazione del CSM; aveva valorizzato essenzialmente la condotta non collaborativa; non aveva adeguatamente analizzato gli altri elementi rilevanti; e aveva ritenuto attuale la pericolosità riducendo contemporaneamente la durata della misura senza indicare ragioni obiettive. Il nuovo esame è stato demandato al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Norme richiamate
La pericolosità sociale richiede una prognosi sul futuro comportamento del soggetto, con specifico riferimento alla commissione di reati.
L’applicazione della misura di sicurezza personale presuppone un accertamento attuale della pericolosità sociale, non una valutazione astratta o meramente retrospettiva.
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
Il giudizio sulla pericolosità può essere aggiornato in presenza di elementi sopravvenuti o anteriormente non valutati; in assenza di significativi mutamenti, non può essere contraddetto il precedente giudizio divenuto definitivo.
La pericolosità sociale deve essere nuovamente valutata secondo l’evoluzione della personalità e delle circostanze rilevanti.
La disposizione è richiamata tra le norme disciplinanti la libertà vigilata e la relativa applicazione.
I parametri concernenti gravità del fatto, personalità e capacità a delinquere devono essere considerati nella valutazione dell’effettivo pericolo di recidiva.
La disposizione è richiamata con riferimento al procedimento di sorveglianza.
La disposizione è richiamata con riferimento al procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza.
Attribuisce al Magistrato di sorveglianza la competenza in materia di applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza.
Prevede l’appello avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza davanti al Tribunale di sorveglianza.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati.
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati.
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati.
La disposizione è richiamata per l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L’applicazione, dopo l’espiazione della pena, della libertà vigilata o di altra misura di sicurezza personale richiede un accertamento attuale della pericolosità sociale, intesa come prognosi concreta sulla futura commissione di reati.
- Nel giudizio di pericolosità sociale il giudice della sorveglianza deve valutare in modo coerente e completo i dati istruttori, la personalità del soggetto, le condizioni psichiatriche, la capacità criminale e gli ulteriori parametri desumibili dall’art. 133 c.p., oltre al comportamento successivo al fatto e all’espiazione della pena.
- Quando il giudice dispone un supplemento istruttorio su elementi decisivi per la valutazione della pericolosità sociale, non può decidere ignorandone l’esito o senza spiegare adeguatamente perché ritenga superflua l’acquisizione disposta.
- La mancata collaborazione dell’interessato, la discontinuità nella frequenza dei servizi territoriali e l’esistenza di una pendenza giudiziaria non possono, isolatamente considerate, sostituire l’accertamento complessivo e concreto dell’attualità della pericolosità sociale.
- La motivazione sull’attualità della pericolosità sociale è illogica se afferma la persistenza del pericolo senza spiegare, sulla base di dati obiettivi, la contestuale riduzione della durata della misura di sicurezza.
- Il giudizio di pericolosità sociale può essere rinnovato e aggiornato in presenza di elementi sopravvenuti o anteriormente non valutati; tuttavia, in assenza di significativi mutamenti della situazione di fatto, non è possibile superare il precedente giudizio divenuto definitivo senza una positiva e adeguata motivazione.
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