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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39082/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giornalista)

La controversia

Un quotidiano aveva pubblicato un articolo nel quale venivano riferite, sulla base di indiscrezioni e fonti investigative, condotte penalmente rilevanti ascritte a un ufficiale. La persona offesa aveva convenuto in giudizio autore dell'articolo, direttore e editore deducendo la natura diffamatoria della pubblicazione e l'insussistenza dei presupposti del diritto di cronaca. In appello la domanda era stata respinta sul rilievo che il giornale avesse riportato non fatti acquisiti come certi, ma ipotesi investigative tratte da indagini in corso. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che la Corte d'appello avesse confuso il contenuto delle fonti con il contenuto dell'articolo e che le fonti fossero mere indiscrezioni non idonee a fondare il diritto di cronaca; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui una pubblicazione successiva dello stesso giornale di segno diverso, una relazione dei ROS e intercettazioni che avrebbero smentito la verosimiglianza dei fatti narrati.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminabili ma inammissibili. Ha affermato che il ricorso non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva affermato la fedele riproduzione di fatti certi tratti da atti di indagine, bensì aveva valorizzato il fatto che l'articolo riferisse indiscrezioni e ipotesi investigative. Ha quindi chiarito che, quando la notizia riguarda indiscrezioni provenienti da indagini in corso, la verifica attiene alla reale esistenza di tali indiscrezioni e alla loro verosimiglianza al momento della pubblicazione, non alla successiva evoluzione dei fatti. Ha inoltre ritenuto irrilevanti le asserite imprecisioni circa "interessamento" o "decisione" dell'ufficiale e circa l'assunzione o la richiesta di assunzione della figlia, perché non idonee a mutare in peggio l'offensività della narrazione nel suo complesso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dovuto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione; la censura è stata ritenuta inidonea a colpire la reale ratio della decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio per diffamazione a mezzo stampa, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura una motivazione che non è quella effettivamente posta a base della decisione impugnata, poiché il motivo non colpisce la ratio decidendi.
  • Quando un articolo riferisce non fatti storici acquisiti, ma indiscrezioni o ipotesi investigative tratte da indagini in corso, la verifica della verità della notizia riguarda l'effettiva esistenza di tali indiscrezioni e la loro verosimiglianza al momento della pubblicazione, non la corrispondenza a successivi sviluppi investigativi o giudiziari.
  • In materia di diffamazione a mezzo stampa, le inesattezze secondarie non sono decisive se non alterano il significato complessivo della narrazione e non ne aumentano in modo apprezzabile l'offensività nei confronti dell'interessato.
  • Ai fini della valutazione della verosimiglianza della notizia giornalistica conta il momento della pubblicazione; elementi sopravvenuti non incidono, di regola, sulla legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca riferito a quel momento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionale
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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